I garages ed il pagamento della tarsu
L’esenzione dalla Tarsu (tassa sui rifiuti) per mancata produzione di
rifiuti è un principio generale che si evince dalla legge istitutiva e
precisamente all’art. 62:
“Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che
non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui
sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non
utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate
nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad
elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.”
E questo vale anche per un’abitazione, quando di fatto sia non abitata.
Secondoi la Circolare del Ministero delle Finanze, la
n. 95/e del 1994 “devono considerarsi esclusi dal calcolo della
superficie rilevante… quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed
occasionale e nei quali comunque la presenza dell’uomo è limitata temporalmente
a sporadiche occasioni ed a utilizzi marginali”, ma è anche vero che lo stesso
Ministero qualche anno più tardi ha chiarito in una risoluzione il senso delle
parole “la circolare n. 95/E, nel menzionare quale causa limite di esclusione
la presenza “sporadica” dell’uomo, deve intendersi riferita a superfici
caratterizzate da usi meramente occasionali e nettamente distanziati nel tempo
e pertanto diversi da quelli domestici, peraltro non obiettivamente rilevabili
nella loro frequenza ed "intensità”.
I garage spesso sono veri e propri laboratori dove si svolgono attività casalinghe, e non solamente luogo dove si ripone l’auto e basta.
Se il garage è adibito per riporre l’auto e non lo si usa
come ripostiglio pertinenziale è opportuno rappresentare al Comune le
circostanze di non utilizzabilità ad altri fini del locale garage.
La Camera del Lavoro di Contessa Entellina nei prossimi giorni è disponibile per eventuale assistenza sulla problematica qui affrontata.
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