Nelle prossime settimane la Corte pubblicherà le motivazioni della sentenza.
COMUNCATO
Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte
costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale
della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque
diversi Tribunali ordinari.
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità
proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto
inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la
questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge
elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai
giudici.
Nel merito, ha rigettato la questione di
costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo
turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni,
sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno
di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni
che lo prevedono.
Ha inoltre accolto la questione, sollevata
dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista
eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio
d’elezione.
A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive
comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo
periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n.
361 del 1957.
Ha dichiarato inammissibili o non fondate
tutte le altre questioni.
All’esito della sentenza, la legge
elettorale è suscettibile di immediata applicazione.
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Cosa comporta ?
E' stato bocciato il ballottaggio e sono state modificate le pluricandidature.
Sostanzialmente la legge elettorale per la Camera diventa un proporzionale con premio di maggioranza.
E' rimasto il premio di maggioranza, che garantisce il 55 per cento dei seggi alla lista che raggiunge la soglia del 40 per cento.
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