Quadro normativo di riferimento in materia di redazione del bilancio
di previsione che, dal 2015, come noto, risulta disciplinato dalla legislazione sull’armonizzazione
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contabile (decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo n. 126 del
2014) e dai relativi principi contabili.
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Chi controlla i Bilanci varati a casaccio ?
In aderenza al sistema di controllo
finanziario attualmente vigente, tutte le Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del
coordinamento della finanza pubblica, sono tenute ad esaminare la gestione finanziaria degli enti locali per il
tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria.
A Contessa durante la campagna elettorale
si è scoperto che pochi candidati
masticavano "su cosa sia la programmazione"
L’articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel
deliberare i principi generali in base ai quali gli enti locali devono programmare la propria
gestione, dispone che le previsioni del bilancio siano elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Il successivo articolo 162, rubricato “Principi del bilancio”, precisa che gli enti locali devono
deliberare annualmente il bilancio di previsione finanziario, riferito ad almeno un triennio, al cui
interno le previsioni di competenza e di cassa devono osservare i principi contabili generali e
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
In
particolare, in virtù del comma 5, il bilancio di previsione va redatto nel rispetto dei principi di
veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in
mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
Nello specifico, il Principio contabile della programmazione, allegato 4/1 al decreto legislativo n.
118 del 2011, ribadisce come le previsioni di competenza finanziaria siano elaborate in coerenza
con i Principi generali, allegato 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e rappresentano le entrate
e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la
relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.
Lo stesso Principio della programmazione
evidenzia come la previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter
ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, mentre quelle di spesa,
predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, devono
tener conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione.
Il Principio generale della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, a sua volta,
impone che nei dati contabili di bilancio sia rappresentata la reale condizione delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria dell’esercizio. Tale principio, prosegue, è
da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati
dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento.
Si devono quindi evitare le
sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste, che invece devono essere ponderate
secondo una rigorosa analisi.
Pertanto, le previsioni, e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e
patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in
mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di
acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti
(principio dell'attendibilità).
Il principio si chiude esplicitando che i documenti contabili che non rispettano il principio della
veridicità e gli altri allo stesso collegati (fra i quali assume rilevanza, nel caso di specie, quello
dell’attendibilità) non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al
controllo e alla revisione contabile.
In questa direzione, anche al fine di rendere palesi le motivazioni che hanno indotto l’ente ad
inserire determinate poste all’interno dei documenti di bilancio, il paragrafo 9.11 del Principio
contabile applicato della programmazione prevede che gli enti redigano una “nota integrativa al
bilancio di previsione”.
Quest’ultima, costituente allegato necessario al bilancio di previsione, deve
presentare un contenuto minimo costituito, fra gli altri, dai criteri di valutazione adottati per la
formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli
accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Infatti, come noto, le previsioni di bilancio presentano fisiologici margini di incertezza e, per
tale motivo, il legislatore individua e disciplina degli strumenti che permettano di coniugare
programmazione e flessibilità.
Oltre al caso classico delle variazioni e del fondo di riserva (oggetto
di normazione negli artt. 175 e 166 del decreto legislativo n. 267 del 2000), rileva, il fondo per spese potenziali disciplinato dall’art. 167
del d.lgs. n. 267/2000. In base alla norma indicata, riprendendo criteri di iscrizione propri della
contabilità economico-patrimoniale, permette agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e
accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, accantonamenti riguardanti passività
potenziali.
Su questi ultimi non è possibile impegnare e pagare. I relativi prelevamenti, come
prescritto dall’art. 176 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono di competenza dell'organo
esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. Se, a fine esercizio,
questo non accade, le relative economie confluiscono nella quota accantonata del risultato di
amministrazione, utilizzabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3 (quando si accerta
che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di
amministrazione è liberata dal vincolo).
Nel Bilancio si inseriscono pure le
poste riferite alle obbligazioni passive
solo potenziali (Tali sono gli importi TARSU/2008 che
verosimilmente dovranno essere rimborsati ai
contribuenti)
L’esigenza di prudenza che deve permeare le previsioni di bilancio, imponendo di inserire al loro
interno anche poste riferite ad obbligazioni passive solo potenziali, è ripresa dal Principio contabile
applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che, al
paragrafo 5.1, lett. h), precisa come, nel caso di un contenzioso (cui può essere di fatto assimilata
la situazione di contrasto interpretativo fra enti in ordine alla debenza di determinate somme,
prospettata dal comune istante), si sia in presenza di una obbligazione passiva condizionata al
verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile
impegnare alcuna spesa. In tale situazione, tuttavia, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse
necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative
spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere
vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.
A tal fine il
Principio ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi e impone all'organo di
revisione dell'ente di verificarne la congruità dell’accantonamento.
Quanto esposto rende evidente la differenza esistente, a livello normativo, fra la previsione di
spesa, che costituisce, nell’osservanza dei principi contabili, criterio di quantificazione degli
stanziamenti del bilancio ed il successivo impegno di spesa, ai cui fini, come prevede, l’art. 183
del decreto legislativo n. 267 del 2000 è necessaria l’insorgenza di una obbligazione
giuridicamente perfezionata, in virtù della quale viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio.
Pertanto alla luce dei principi generali di
attendibilità e prudenza che devono presidiare, fra gli altri, la formazione delle previsioni di
bilancio, appare non solo possibile, ma altresì doveroso, allocare nei fondi per passività potenziali
una somma, adeguatamente stimata dai competenti uffici interni, a garanzia dell’eventuale
esborso che il Comune potrebbe sostenere all’esito della definizione dei rapporti tuttora in contenzioso.
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