E' l'espressione usata da un mio amico quando ha saputo che a Contessa il Consigli Comunale darà una sbirciata ai conti pubblici nella seduta del prossimo 29 settembre.
La meraviglia è dovuta al fatto che questo aspetto di controllo dei conti comunali -pare- venga raramente sviluppato dai consiglieri. Al Blog viene chiesto per esempio, da taluni, come mai in assenza della mastodontica e spendacciona organizzazione ATO/Monreale il tributo TARI/2015 abbia comportato per i contribuenti i medesimi oneri di prima.
L'ordine del giorno prevede:
-Presa atto controllo sugli equilibri di bilancio al 30 giugno di quest'anno,
-Presa d'atto dell'importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante da .... per l'anno 2015,
-Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2014.
A proposito dell squilibrio
La Legge regionale 5 gennaio 2014
all'articolo 30 (comma 6) ha proceduto all’abrogazione delle norme in favore
dei lavoratori socialmente utili, stabilendo, al comma successivo, un Fondo
straordinario (presso il Dipartimento delle AA.LL.) che serve a compensare lo
squilibrio finanziario derivante dal pagamento delle spettanze al predetto
personale.
Il riparto regionale del 2014 |
Con circolare prot. 9837 del
24.06.2014 lo stesso dipartimento ha previsto che per i l triennio 2014/2016 a
seguito di formale richiesta la possibilità di fruire di un contributo da concedere agli enti utilizzatori
dei soggetti appartenenti al regime dei lavoratori socialmente utili, ma attinto
da una quota parte del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri
di bilancio istituito in favore dei comuni siciliani per compensare gli
squilibri di bilancio derivanti dall'abrogazione delle disposizioni normative
appositamente indicate nell'articolo 30 - comma 6 - della predetta Legge
Regionale.
Sempre la predetta circolare ha
stabilito di inviare al predetto Dipartimento regionale una serie di dichiarazioni
e di conteggi volti ad appurare la spesa da affrontare per i predetti
lavoratori.
La medesima circolare ha previsto
che il Consigli Comunale possa prendere atto
1) dell'importo presuntivo dello
squilibrio finanziario derivante dall'abrogazione delle norme regionali recate
dall'articolo 30 (comma 6) della L.R. 28012014 come quantificato dall’Amministrazione
Comunale in sede di inoltro della
richiesta di anticipazione finanziaria;
2) della procedura di
riequilibrio disposto dall'articolo 7 della suaccennata legge regionale;
3) dell'impegno del Comune
all'eventuale restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione della
quota del Fondo, ove eccedenti lo squilibrio finanziario accertato, con le
modalità della compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari
della Regione
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