I doveri della medicina
I diritti del paziente
In materia di relazione di cura, l'ordinamento italiano offre un insieme ricco e complesso di discipline, afflitto però da una crescente distonia tra i diversi livelli normativi e da non marginali sacche di incertezza.
Alcuni membri del Comitato Scientifico del "Cortile dei Gentili", grazie all'aiuto anche di contributi esterni, hanno redatto un documento, "Linee propositive per un diritto della relazione di cura e delle decisioni di fine vita", che intende offrire la definizione di principi condivisi e adeguati alla realtà del delicatissimo rapporto fra medico e paziente.
Il 17 Settembre 2015, nella sede del Senato, Sala Zuccari, è stato presentato alla stampa il testo elaborato nell’arco di un anno di lavoro da un gruppo di discussione formato da credenti e non credenti, e fatto proprio dal Comitato Scientifico del Cortile dei Gentili.
L’incontro, coordinato dal Sen. Luigi Manconi, in presenza del Presidente del Senato Aldo Grasso e del Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, ha visto la partecipazione del Cardinale Ravasi, del Presidente del Cortile Prof. Giuliano Amato, e, in rappresentanza del gruppo di discussione, il dott. Alberto Giannini, la Prof. Laura Palazzani, il Prof. Paolo Zatti.
Le “Linee” -cme detto sopra- non sono un progetto di legge, ma una proposta di principi e di criteri etico-giuridici riguardo all’insieme della relazione di cura, ai diritti del paziente, al ruolo del medico, ed in particolare agli aspetti del consenso alle cure e del rifiuto di cure, del rapporto con i pazienti in condizioni di non piena capacità e di fragilità, dell’urgenza, delle decisioni di fine vita, delle dichiarazioni anticipate del paziente.
Le “Linee” -cme detto sopra- non sono un progetto di legge, ma una proposta di principi e di criteri etico-giuridici riguardo all’insieme della relazione di cura, ai diritti del paziente, al ruolo del medico, ed in particolare agli aspetti del consenso alle cure e del rifiuto di cure, del rapporto con i pazienti in condizioni di non piena capacità e di fragilità, dell’urgenza, delle decisioni di fine vita, delle dichiarazioni anticipate del paziente.
LINEE PROPOSITIVE PER UN DIRITTO DELLA RELAZIONE
DI CURA E DELLE
DECISIONI DI FINE VITA
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1 Le « Linee propositive sulla relazione di cura » sono state elaborate dal Comitato Scientifico della
Fondazione CortiLe dei GentiLi.
Hanno partecipato attivamente ai lavori membri della Siaarti e della Sicp.
Premessa
Le questioni relative al trattamento giuridico delle decisioni di fine vita possono essere risolte validamente
solo nell’ambito di una disciplina d’insieme della relazione di cura che, sulla base dei
principi di tutela della dignità, della libertà, della salute della persona, e in armonia con i dettami
fondamentali della deontologia delle professioni sanitarie, stabilisca fini, criteri e limiti della terapia,
prerogative del paziente e del medico, procedure capaci di assecondare e garantire la buona
pratica clinica, assicurando a medici e pazienti un orizzonte di riferimento etico in una cornice di
certezza del diritto.
L’approccio prescelto riguardo alle decisioni di fine vita è esclusivamente quello del limite ai trattamenti
e della rimodulazione di cure in senso palliativo; rimangono quindi estranee alla presente
proposta opzioni etiche e giuridiche di tipo eutanasico.
1. Relazione di cura e salute
1.1. La relazione di cura non può perseguire altro fine che la salute del paziente, intesa come il migliore
stato di benessere fisico, psichico, relazionale conseguibile dalla persona curata nelle condizioni date.
1.2. Questo obiettivo non si definisce, nella situazione concreta, in ragione di soli criteri oggettivi
suggeriti dalla medicina, ma necessariamente anche in ragione della specificità della persona curata
e dunque, ove se ne abbia attendibile evidenza, della sua individualità fisica, psichica, morale, relazionale,
di appartenenza e delle sue scelte consapevoli.
1.3. Ciò si riassume nel principio secondo cui scopo della relazione terapeutica e diritto del paziente
è una cura benefica commisurata alla persona, ossia una cura appropriata; tale è una cura che
soddisfi non solo i parametri di validità scientifica e deontologica (appropriatezza in senso clinico
e proporzionalità secondo criteri oggettivi e soggettivi di onerosità e beneficio) ma l’esigenza di
sintonia con il sentire del paziente in merito al proprio bene, perseguita nella pratica della consensualità
e nel rispetto dell’identità della persona.
2. Proporzionalità delle cure
2.1. La proporzionalità è requisito essenziale della cura e quindi della legittimità dei trattamenti.
il trattamento non proporzionato è dunque arbitrario ed illecito.
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2.2. il medico ha il dovere di non avviare trattamenti che si prospettino come non proporzionati e
di interromperli, rimodulando le cure, ove tali si rivelino in una fase successiva alla loro prima attuazione.
2.3. il giudizio di proporzionalità include una valutazione del beneficio e della sofferenza relativi
alla specifica persona curata e non può prescindere dall’ascolto del paziente, di chi lo affianca su
sua richiesta (v. 4.2.) ovvero, in caso di incapacità, di chi è legittimato a rappresentarlo o a tutelarlo.
2.4. il limite della proporzionalità vale anche nei casi di urgenza; se l’impellenza del soccorso non
consente una adeguata valutazione della proporzionalità, questa va compiuta appena possibile,
con le conseguenze di cui sopra.
3. Consensualità e rispetto dell’identità
3.1. La relazione terapeutica, in quanto diretta ad una cura appropriata, è essenzialmente consensuale
e si caratterizza per il confronto e il concorso di due istanze, la competenza professionale
del medico e l’interesse del paziente alla cura di sé.
3.2. La consensualità della relazione e delle decisioni va costruita e praticata come un processo
che accompagna e sostanzia la relazione medico-paziente dalla diagnosi fino alle decisioni terapeutiche
e alla loro attuazione; esso va progettato e condotto in modo commisurato alle condizioni
del paziente, alla sua capacità e disponibilità ad acquisire informazioni, a valutare il proprio stato,
a progettare il proprio futuro e ad assumere responsabilità di decisione; l’esercizio di autodeterminazione
va assecondato e sostenuto, senza contrastare la scelta del paziente che voglia affidarsi a
persona di fiducia o direttamente al medico stesso.
in questo senso particolare attenzione va rivolta alla condizione degli incapaci legali e delle persone
non in grado o non pienamente in grado di concorrere alle decisioni,sia valorizzando le loro residue
o parziali capacità, sia disciplinando il ruolo dei rappresentanti legali, del fiduciario (v. 4.2.) e dei
familiari nel tutelare il diritto del paziente ad una cura appropriata.
nel caso in cui il paziente, a causa delle sue condizioni fisiche e psichiche, e della fragilità che caratterizza
le situazioni di acuta gravità e di fine vita, non sia in grado di prendere parte attiva alle
decisioni terapeutiche né sia validamente rappresentato o tutelato, e ove le sue volontà o preferenze
non risultino dalla pianificazione condivisa di cure o da dichiarazioni anticipate, il medico orienterà
le scelte terapeutiche secondo i criteri di appropriatezza/proporzionalità della cura; la valutazione
di appropriatezza sarà riconsiderata appena possibile anche in relazione al pieno rispetto della volontà
e dell’identità della persona.
3.3. Gli strumenti giuridici non possono limitarsi al modello della dichiarazione di consenso, ma
devono essere adeguati a garantire e concretare il processo di costruzione del consenso, avvalorando
giuridicamente le buone prassi già in atto.
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3.4. il rispetto dell’identità della persona curata si realizza anche attraverso il riguardo per le sue
credenze, convinzioni e preferenze.
4. Strumenti
assumono qui rilievo particolare tre strumenti :
4.1. Pianificazione condivisa di cure
4.1.1. La pianificazione condivisa di cure consente al medico ed al paziente che lo desideri di prevedere
situazioni probabili o possibili ed ipotesi di trattamento preferite o rifiutate; garantisce
quindi una proiezione al futuro del consenso che si estende, se il paziente lo richiede, anche oltre
una sua perdita di capacità.
4.1.2. essa va assunta a modello-base della consensualità ed offerta al paziente nelle relazioni di
cura che non si esauriscano in singoli atti medici o in trattamenti usuali di scarso o modesto rilievo.
4.2. Fiduciario
4.2.1. Completa e garantisce i diritti del paziente la possibilità di affidare la gestione della consensualità
delle decisioni terapeutiche che lo riguardano, per la migliore tutela del proprio interesse,
a persona di fiducia che lo affianchi sostenendolo nelle decisioni o, in caso di incapacità, lo rappresenti
e lo tuteli nella relazione di cura.
4.2.2. Questa figura è essenziale anche al fine di disciplinare in modo adeguato la rilevanza delle
dichiarazioni anticipate del paziente (v. sotto, 4.3.2.), e risponde a un dovere morale e sociale di
solidarietà umana.
4.3. Dichiarazioni anticipate del paziente
4.3.1. Questo strumento completa la costruzione della consensualità della relazione di cura, garantisce
il rispetto dell’identità del paziente, realizza nei limiti del possibile una eguaglianza di
trattamento tra persone attualmente capaci e persone che non lo sono più.
Le dichiarazioni anticipate vanno dunque considerate come una opportunità e uno strumento di
esercizio della consensualità nella relazione di cura, non come un onere per la persona; la loro
struttura deve riflettere questa funzione, favorire la libertà di giovarsi o non giovarsi dello strumento
e, nel rispetto delle esigenze di certezza e dei principi della relazione di cura, la libertà di
commisurare le dichiarazioni alle proprie esigenze e convinzioni.
4.3.2. dichiarazioni rivolte al futuro in previsione di situazioni ipotetiche esigono una mediazione
interpretativa, di attualizzazione e di concretizzazione, volta al fine del miglior rispetto delle con-
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vinzioni, delle preferenze e della volontà del dichiarante nella situazione data, e affidata alla collaborazione
tra il medico e un fiduciario nominato dal paziente (o in mancanza un amministratore
di sostegno ad hoc), ricreando così la struttura propria della relazione di cura.
4.3.3. Questa impostazione consente a) di dare rilievo non solo a dichiarazioni di volontà ma alla
manifestazione di credenze, convinzioni, preferenze che caratterizzano l’identità della persona; b)
di avvalorare forme private dotate di adeguate garanzie di certezza (come ad esempio la lettera
autografa consegnata al medico o ad altra figura di garanzia) o forme di pratica clinica come la
pianificazione condivisa di cure, la registrazione in cartella, la documentazione video, le manifestazioni
assistite per i gravi disabili.
5. Rifiuto di cure
5.1. in questo contesto va collocato il problema del rifiuto di cure, che è da affermare come diritto
del paziente in quanto risvolto necessario della consensualità e prima ancora della appropriatezza
della cura in relazione al beneficio percepito e cercato dal paziente, di cui questi è, se capace,
ultimo interprete, anche là dove si tratti di cessare la lotta per il prolungamento della sopravvivenza
interrompendo i trattamenti in atto e rimodulando le cure in senso palliativo.
5.2. il rifiuto deve trovare posto all’interno della relazione di cura, in quanto: a) deve essere accompagnato
da una informazione – appropriata e adeguata alle condizioni e alle capacità di comprensione
del paziente – sulle terapie alternative e sulle conseguenze del rifiuto; b) deve essere
garantito prevedendo il dovere del personale sanitario e della struttura di evitare l’abbandono terapeutico
e di assicurare la rimodulazione dei trattamenti.
5.3. È possibile l’obiezione di coscienza del medico, quando l’interruzione delle cure, in particolare
in ragione di una eventuale condizione di dipendenza, esiga l’intervento del medico stesso. in questo
caso il medico può sottrarsi agli atti conseguenti al rifiuto se contrari alle sue convinzioni, nel rispetto
del dovere deontologico di assicurare la continuità delle cure e delle procedure di sostituzione
a tal fine previste.
6. Astensione dalle cure e interruzione delle cure dal punto di vista penale
nei casi di legittimo rifiuto o di non proporzionalità delle cure l’astensione e l’interruzione sono
condotte che adempiono ad un dovere deontologico e giuridico. Ne consegue l’esigenza irrinunciabile
che il legislatore regoli con chiarezza le situazioni qui considerate, garantendo i cittadini
nelle scelte di fine vita e assicurando ai medici la certezza che, agendo in conformità a tale dovere
e secondo criteri di buona pratica clinica, non saranno soggetti a sanzione penale e civile.
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