Il decreto n. 126/2014 ha elimina l’obbligo per gli enti locali di provvedere alla ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi con delibera consiliare, da sempre prevista entro il 30 settembre.
La verifica dello stato di attuazione dei programmi rappresenta, in ogni caso, un tassello
fondamentale nel ciclo della programmazione degli enti.
In
ogni caso, per i Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (articolo 147-ter,
comma 2 del Testo Unico), è sancito l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di
attuazione dei programmi.
La verifica dei programmi è, infatti, precondizione
fondamentale per affrontare la nuova programmazione per il triennio successivo e deve
pertanto avvenire prima dell’approvazione del DUP, lo strumento di programmazione
individuato dai nuovi principi contabili.
Il principio applicato alla programmazione prevede, poi, che lo schema di delibera di
assestamento di bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, debba essere presentato in Consiglio entro il
31 luglio di ogni anno (punto 4.2, lett. g).
Per il 2015,
in attesa che si esprima il Ministero dell’Interno, si ritiene che per gli enti che hanno
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione a decorrere dal 1° luglio 2015, è
sufficiente dare atto del mantenimento
-degli equilibri di competenza (accertamenti e
impegni),
-di cassa (incassi e pagamenti)
-e della gestione residui
direttamente nell’atto di
approvazione del bilancio previsionale stesso.
Per gli enti, invece, che hanno approvato il
bilancio di previsione sussiste l’obbligo del provvedimento, salvo il
pronunciamento del Ministero dell’Interno che potrebbe indicare una diversa data limite
oltre la quale l’obbligo non sussiste.
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