L’art. 22, c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuno degli enti e società di cui al c. 1, lett. da a) a c) del medesimo articolo, le amministrazioni pubblichino i dati relativi ù
-alla ragione sociale,
-alla misura delle eventuale partecipazione dell’amministrazione,
-alla durata dell’impegno,
-all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione,
-al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo,
-al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante,
-ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari,
-agli incarichi di amministratore dell’ente e al relativo trattamento economico complessivo.
Ai sensi dell’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, “la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.
La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non
comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento”.
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