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mercoledì 11 maggio 2011

Come difendersi dalle salate multe che inseguono, con ricorrenza, gli automobilisti

Come comportarsi di fronte alle notifiche di multe, multe che a volte per la loro entità vengono definite "pazze" ?
A) Molte volte risalgono a tanti anni fa ed in questi casi esse sono cadute in prescrizione (art. 204 Codice della strada);
B) Tante volte le multe si riferiscono a presunte violazioni avvenute in altre città dove l’automobilista non è mai stato;
C) Spesso le sanzioni non sono state contestate nei termini di legge (ora gg. 90 ex lege 29.7.2010 n. 120, mentre prima erano gg. 150). 
Andiamo con ordine:
Quando la multa viene contestata, sorge immediatamente il diritto di difendersi.
=La difesa è piuttosto facile se la “multa” è stata elevata nella città di residenza; è più complessa quando occorre rivolgersi al giudice di pace di un’altra città che, magari, è distante dalla propria residenza; infatti potrebbe apparire antieconomico attivarsi per la difesa. 
Per contestare  una multa l’automobilista deve infatti rivolgersi al Giudice di pace del luogo dov’è stata commessa l’infrazione.
E' necessario spiegare, minuziosamente, le motivazioni (difese a discolpa) per cui la si ritiene ingiusta.
Il ricorso in opposizione va presentato, presso la cancelleria del giudice, sia personalmente che per posta - avendo curato di pagare ed allegare il relativo (secondo l’importo della sanzione) contributo unificato, il cui minimo è di € 33,00; tutto entro il termine di giorni sessanta dalla contestazione, oppure dalla relativa notifica quando non è stato possibile contestarla nell’immediatezza del fatto.
Il ricorso non è necessario che sia scritto in linguaggio tecnico-giuridico; è sufficiente esporre le motivazioni addotte in contrapposto al contenuto del verbale, tenendo presente che quest’ultimo, in linea generale ma con le previste eccezioni (ad esempio: auto in movimento), fa piena prova del suo contenuto sino a querela di falso (art 2700 c.c.).
Per difendersi non è obbligatoria l’assistenza dell’avvocato, ma occorre firmare il ricorso e successivamente presentarsi personalmente, davanti al giudice, per insistere nel contenuto dell’opposizione.

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