Il nostro Comune è da tempo all'inconcludenza, ossia all'inerzia.
Gli Amministratori lasciano intendere di avere le mani legate perchè non hanno risorse da spendere.
Non hanno risorse da spendere proficuamente.
Hanno però denaro da sperperare.
Da sperperare ?
Certo !
Dica il lettore se un Comune (il nostro) che si fa commissariare per chiudere il Conto Consuntivo 2014 non è un Comune a cui piace sciupare denaro pubblico.
Il Commissario regionale che arriva per chiudere (entro 60 giorni) il Conto Consuntivo, che andava chiuso in Aprile, costerà al nostro Ente un pochino di soldi, oltre che l'attestazione dell'inconcludenza.
L'articolo 227, comma 2, del Dlgs n. 267 del 2000 prevede che
il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno
successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione.
In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione
entro il predetto termine si applica la procedura prevista dal comma 2,
dell'articolo 141 del Tuel, con l'assegnazione al consiglio di un termine non
superiore a 20 giorni, e in caso di ulteriore mancata approvazione, con la
nomina di apposito commissario che si sostituisce all'organo consiliare,
Risulta, altresì, applicabile l'articolo 136 Tuel ai sensi
del quale, qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro un
congruo termine, ritardino ovvero omettano di compiere atti obbligatori per
legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta.
Il Commissario ad acta provvede entro 60 giorni dal
conferimento dell'incarico.
Fermo restando l'attivazione delle procedure sostitutive, la mancata
deliberazione del conto consuntivo comporta le seguenti ulteriori conseguenze
disciplinate dal Tuel:
a) articolo 161, comma 3: la mancata presentazione di un certificato comporta
la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale
avviene l'inadempienza. Come anticipato, nella nuova formulazionhe dell'articolo
161 del Tuel, è stabilito che la mancata trasmissione del certificato comporta
la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo
dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di
solidarietà comunale;
b) articolo 203, comma 1: non è possibile ricorrere all'indebitamento a
decorrere dall'esercizio successivo. Precisamente, il ricorso all'indebitamento
è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: avvenuta approvazione
del rendiconto dell'esercito del penultimo anno precedente quello in cui si
intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; avvenuta deliberazione
del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti;
c) articolo 243, comma 6: sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli
centrali gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze
della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato
al rendiconto della gestione e gli enti locali per i quali non sia intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino
all'adempimento;
d) articolo 172, comma 1, lettera a): il rendiconto costituisce, altresì, un
allegato "necessario" al bilancio di previsione del secondo anno
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce, rendendo pertanto
illegittima l'approvazione dello stesso bilancio e creando in questo modo le
premesse per la nomina del Commissario.
e) articolo 187: che condiziona l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che è
soggetto ad una specifica disciplina.
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