In seguito alle modifiche al testo della Costituzione ( titolo V) le regioni potranno occuparsi di “pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito dei servizi alle imprese e in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali locali di finanza pubblica, nonchè in ogni materia non espressamente riservata alla competenza dello Stato”.
StatCounter
giovedì 10 luglio 2014
Le riforme Renzi-Berlusconi
Etichette:
DIRITTO E COSTITUZIONE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento