Il comunicato del presidente dell'Authority antocorruzione, Raffaele Cantone, chiarisce alle stazioni
appaltanti il contenuto dell'obbligo di trasmettere all'Anac alcune tipologie di varianti in corso d'opera (escluse
quelle per errore o omissione della progettazione e per esigenze derivanti da sopravvenute norme di legge)
previsto dalla disposizione del decreto 90.
Il comunicato precisa che dovranno essere trasmesse all'Autorità
anticorruzione le varianti approvate dopo il 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge
90/2014 e sono tre le tipologie di varianti:
= quelle determinate da cause impreviste o imprevedibili,
=quelle
derivanti da «sorprese geologiche» idriche e simili, non previste, che rendono notevolmente più onerosa la
prestazione dell'appaltatore,
=e infine quelle determinate da eventi imprevisti o imprevedibili in fase di
progettazione.
In questi casi il responsabile del procedimento, dovrà trasmettere con posta elettronica certificata, o con e-mail ordinaria, entro 30 giorni dall'approvazione, oltre al Cig (Codice identifi cativo gara) relativo
al contratto oggetto di esecuzione tre documenti: una relazione illustrativa, l'atto di validazione e il
provvedimento definitivo di approvazione della variante. Non sarà invece necessario inviare il progetto
esecutivo nella sua interezza, pur dovendo essere a disposizione in caso di richieste di approfondimenti da
parte dell'Anac, ma le stazioni appaltanti devono essere disponibili a fornirlo qualora gli uffi ci dell'autorità lo
dovessero richiedere.
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