Almeno in agricoltura e nel turismo, la denuncia dei lavoretti potrà avvenire per periodi fino a 10 giorni lavoratori (e non più fino a 3, come oggi).
Lo stabilisce la legge di conversione del decreto "dignità", approvata ieri al senato.
Tra le altre novità:
-- l'eccezione di responsabilità del datore di lavoro agricolo in caso di dichiarazioni incomplete o non veritiere dei lavoratori e la possibilità, per i consulenti del lavoro, di fare versamenti all'Inps per conto degli utilizzatori.
Quali le prestazioni riconosciute ?.
Per «prestazioni occasionali» s'intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per prestatore, in riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi fino a 5.000 euro;
b) per prestazioni complessivamente rese dal prestatore, in favore dello stesso utilizzatore, a compensi fino a 2.500 euro;
c) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi fino a 5.000 euro.
Per l'ultima condizione è previsto che possano calcolarsi al 75% (cioè «scontati» del 25%) i compensi di:
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
giovani con meno di 25 anni d'età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
persone disoccupate;
percettori di prestazioni integrative del salario e di sostegno del reddito.
Il dl dignità introduce una condizione ai fini della praticabilità dello sconto: che i prestatori (pensionati, giovani, ecc.) «all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica , autocertifichino la relativa condizione».
Oltre al limite di compenso, le prestazioni occasionali sono soggette a un vincolo di durata: massimo 280 ore in un anno civile.
Nel settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra limite d'importo di 2.500 euro e retribuzione oraria del Ccnl. In caso di superamento, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato (la sanzione non vale per le p.a.).
Ambito applicativo. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
1. da utilizzatori che hanno più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; il dl dignità eleva il limite «fino a otto dipendenti» alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del turismo, per le sole attività dei prestatori per i quali è possibile conteggiare il compenso al 75%;
2. dalle imprese agricole, eccezione fatta per le attività rese dai seguenti soggetti, a patto che non risultino iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
3. dalle imprese edili e settori affini, dalle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
4. nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
In ogni caso, sono vietate le prestazioni occasionali per i soggetti con cui l'utilizzatore abbia in corso o cessato da meno di sei mesi un rapporto dipendente o di collaborazione.
La procedura operativa.
Prevede tre fasi: registrazione, attivazione, comunicazione.
La prima serve a farsi identificare dall'Inps e vale per utilizzatori e prestatori.
La seconda è di deposito di una provvista finanziaria per il pagamento di prestazioni e oneri, da fare con F24. Il decreto dignità prevede che il versamento possa essere fatto tramite consulente del lavoro («intermediario di cui alla legge n. 12/1979, fermo restando la responsabilità dell'utilizzatore)». Dal versamento è tolto un 1% per gli oneri che il decreto dignità precisa da versare «a favore dell'Inps».
La terza è la denuncia delle prestazioni. L'adempimento va assolto almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione e con esso si comunica, tra l'altro, data e ora d'inizio e termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
il decreto dignità apporta tre novità:
1) amplia il novero dei soggetti che possono fare la comunicazione cumulativa, includendo enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo;
2) sostituisce la «durata» della prestazione con un «monte ore complessivo presunto»;
3) amplia l'arco temporale di riferimento della durata fino a 10 giorni (oggi 3).
Nella denuncia, inoltre, va indicato anche il compenso pattuito, non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata fino a quattro ore continuative nell'arco della giornata ovvero al periodo massimo di tre giorni nel settore agricolo. Il decreto dignità allunga il riferimento a 10 giorni.
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