La Tasi e’ la tassa sui servizi indivisibili, anche se non si sa bene a quali servizi ci si riferisca, da non confondere con la Tari che e’ la Tassa Rifiuti.
Un po’ di respiro è arrivato per i possessori solo di immobili adibiti ad abitazione principale e per i possessori di terreni agricoli. La legge e’ intervenuta anche per gli immobili concessi in comodato ai figli o ai genitori, sia pur con cosi’ tanti paletti da rendere quasi impossibile l’agevolazione, non dovendo più aver riguardo alla delibera comunale ai fini dell’assimilazione di tali immobili ad abitazione principale.
1 – Abolizione della TASI – E’ stata prevista l’abolizione dal 2016 della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioe’ diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non è nemmeno dovuta dall’inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l’immobile occupato sia la sua abitazione principale. L’abolizione della TASI si applica anche all’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso di locazioni a canone concordato e’ prevista una riduzione dell’aliquota Tasi del 25%.
2 – IMU abitazioni – Continua l’esenzione IMU per gli immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale.
È stata abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 1° grado. Il nuovo comodato però non prevede più l’assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile.
Ma i requisiti richiesti sono quasi impossibili, infatti viene stabilita la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato tra figli e genitori a condizione che:
a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato
b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.
La novita’ e’ che non bisogna piu’ dipendere da quanto deliberato dai Comuni, queste disposizioni prevalgono e anche i Comuni ne dovranno tener conto.
3 – IMU terreni agricoli – È’ confermata l’esenzione per i terreni agricoli ubicati in comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi solo se posseduti da coltivatori diretti e IAP) ed è introdotta l’esenzione per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.
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