La recente legge di correzione dei conti statali (art. 11, D.L. 24 aprile 2017 n. 50) prevede la possibilità di definire in maniera agevolata le controversie in ogni stato e grado di giudizio rientranti nella giurisdizione tributaria a condizione che siano non definitive e che abbiano come controparte l'Agenzia delle Entrate.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, in tal caso:
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, in tal caso:
- il processo viene sospeso fino al 10 ottobre 2017.
- inoltre se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2018
Nelle more delle opportune valutazioni di convenienza della definizione, potrà essere opportuno presentare istanza di sospensione processuale ex art. 11 D.L. 24 Aprile 2017 n. 50.
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