Il documento unico di
regolarità contributiva finora valido per 90 giorni avrà validità di 120 giorni.
Il
documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione
e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del
contratto. Il DURC è sempre acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti
utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici
diversi da quelli per cui è stato richiesto.
Ai
fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti
per il rilascio di tale documento, gli Enti preposti al rilascio, prima
dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato,
invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso
mezzo per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare la propria
posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente
le cause della irregolarità.
La
norma estende la possibilità di rilascio del DURC con procedura compensativa
anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Nel caso in
cui il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti
impiegati nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal
pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente
agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Sarà quindi
possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei
confronti dell’amministrazione.
Il
testo della legge 98/2013 chiarisce che nell’ambito dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, il DURC è necessario:
1.
per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di appalto, in particolare
la commissione di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali”;
2. per l’efficacia
dell’aggiudicazione del contratto;
3. per la stipula del
contratto;
4.
per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di
servizi e forniture;
5.
per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il
certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.
Un’eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in
questo caso le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo
DURC. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti
preposti al rilascio invitano l’interessato mediante PEC o, con lo stesso
mezzo, per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare, entro un
termine non superiore a 15 giorni, le inadempienze.
Il DURC, nel corso dei 120
giorni di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi
da quelli per cui è stato richiesto.
La semplificazione
è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC
quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e
finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale. Fino al
31 dicembre 2014, la semplificazione si applica anche ai lavori edili per i
soggetti privati.
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