Spunti dall'ultimo numero di Iura Orientalia
Ci piace soffermarci ulteriormente su questo strano aspetto
del diritto canonico: i fedeli cattolici di rito orientale
hanno diritto in qualsiasi parte del pianeta di essere assistiti da sacerdoti
di rito orientale, tuttavia le Conferenze Episcopali
della gran parte degli stati –costituite ovviamente prevalentemente da Vescovi
latini- rifiutano di autorizzare sui territori di loro competenza la presenza
di sacerdoti cattolici di rito orientale “sposati”.
Nei XIX e XX secolo sono stati emanati alcuni documenti da
parte della Sede Apostolica, intesi a vietare ai sacerdoti cattolici sposati di
prestare il ministero incorporati nelle diocesi latine. Sulla base di essi nessuno dei numerosissimi "papas" di Contessa Entellina (nella parrocchia si arrivò a disporre simultaneamente di 20 sacerdoti in gran parte sposati) potè seguire le migliaia di compaesani che nell'Ottocento si insediarono a New Orleans e dove ancora oggi seguono il rito bizantino.
La rivista Iuria Orientalia riporta alcuni dei
provvedimenti in proposito:
-Il Decreto della Congregazione de Propaganda Fide del 1° ottobre 1890 proibiva ai sacerdoti sposati ruteni di
stabilirsi negli Stati Uniti.
-La, allora, Congregazione per la Chiesa Orientale proibiva
nell’anno 1929 con il Decreto «Cum
data fuerit» che il clero sposato ruteno si
stabilisse nell’America del Nord; nello stesso anno con Decreto «Qua sollerti» ci fu la stessa proibizione per il clero sposato orientale
in America del Nord e del Sud, in Canada e in Australia e nell’anno 1930, con il Decreto «Greci-Rutheni Ritus», per il clero ruteno in Canada.
-Questa proibizione venne estesa anche ad altri paesi: «Per
ulteriori disposizioni dei Romani Pontefici la citata normativa è stata estesa su
altri territori non considerati “regioni orientali” e non può essere cambiata senza
aver sentito la Conferenza Episcopale in
loco ed aver ricevuto l’autorizzazione
della Santa Sede».
Oggi si pone l’interrogativo se siano ancora in vigore
questi documenti restrittivi che sono stati emessi prima del concilio Vaticano
II e della promulgazione del CIC e del CCEO. Secondo autorevoli canonisti ogni norma contraria all’immigrazione
dei preti sposati emanata dalla Sede Apostolica dal 1890 in avanti, è stata ora
abrogata dal Codice.
Non mancano, tuttavia, altri autori che ritengono, come del resto è la
posizione della Sede Apostolica fino a Bertone regnante, che queste norme proibitive
siano ancora in vigore. Tanto è vero che oggi le centinaia di migliaia di rumeni in Italia (quelli cattolico-bizantini, ovviamente) devono essere assistiti da sacerdoti non sposati.
C’è da rilevare in ogni caso che nonostante le Conferenze episcopali di
Australia e Canada abbiano dato ufficialmente il loro nihil obstat per la presenza di clero cattolico-orientale sposato nel
loro territorio, in realtà quei decreti restrittivi continuano a restare in vigore».
Questo divieto che si è radicato nella prassi in
Occidente, mancando qualsiasi norma canonica, è considerato dalla Sede Apostolica come norma valida e da osservare
anche oggi, tranne che ci sia il permesso dalla Sede Apostolica per i singoli
casi.
Come strana conseguenza discende che i preti sposati provenienti
dalle Chiese cattoliche Orientali normalmente non devono svolgere il lavoro ministero
nelle diocesi latine senza il permesso della Sede Apostolica per ogni singolo
caso.
L’assurdità o la stranezza della situazione la si legge nel fatto che nell'Eparchia di
Piana degli Albanesi un prese sposato di rito orientale può assurgere a Vicario
eparchiale o a parroco della Co-Cattedrale ma non può svolgere il ministero
nella parrocchia della folta comunità di origine “contessiota” di New Orleans.
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