UNA NOTA DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO
SULLE MODALITA' DI VOTO
Domenica 5 novembre 2017 si terranno le elezioni per il Presidente della Regione e dell'Assemblea
della Regione Siciliana.
I comizi per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana sono
stati convocati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 445 del primo settembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 20 settembre 2017.
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 22 e le operazioni di scrutinio avranno inizio a partire
dalle ore 8 di lunedì 6 novembre.
Le elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale sono contestuali. Entrambe sono
a suffragio universale e diretto .
Chi si vota?
1) Presidente della Regione siciliana.
- È il Capo del Governo regionale e rappresenta la regione (art. 21, primo comma, dello Statuto
- d'ora innanzi "S.")
- Al contempo rappresenta il Governo statale nella Regione (art. 21, secondo comma, S.)
- Partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri con rango di Ministro con voto deliberativo
nelle materie che interessano la regione (art. 21, terzo comma, S.)
- Può impugnare, anche su voto dell'Assemblea regionale, "le leggi e i regolamenti dello
Stato" per incostituzionalità entro trenta giorni dalla loro approvazione dinnanzi alla Corte
Costituzionale (art.303 S.)
- È componente dell'Assemblea regionale (art.1, comma 4, della L.R: n.7 del 2005)
- La carica di Presidente può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi (art.9,
quarto comma, S.).
2) Assemblea regionale siciliana.
La legge costituzionale n. 3 del 2013 ha fissato in 70 il numero
dei componenti dell'Assemblea regionale (art.3, primo comma, S. così modificato), prima
pari a 90.
Essa dura in carica per 5 anni. I deputati rappresentano l'intera regione (art. 3, sesto
comma) e il relativo ufficio è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un
Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo (art. 3, settimo comma, S.)4
.
Come si vota?
Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla L.R. 20 marzo 1951, n. 29 ("Elezione
dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana") e successive modifiche (fra queste in particolare v.
L.R. 3 giugno 2005, n. 7, "Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio
universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti
l'elezione dei consigli comunali e provinciali"
5
).
• Circoscrizioni:
- il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio
regionale;
- per l'elezione dell'Assemblea il territorio della Regione è ripartito in un numero di circoscrizioni
pari al numero delle province regionali6
.
L'ambito territoriale di ciascuna circoscrizione
coincide con il territorio provinciale (art. 1-bis, comma 2)
• Lista regionale e liste provinciali:
- il candidato alla carica di Presidente della Regione è capolista di una lista regionale (art. 1-
bis, comma 6);
- i candidati delle liste regionali, tranne il capolista, devono essere al contempo candidati in
una delle liste provinciali collegate (art. 1-bis, comma 9);
- ciascuna lista regionale di candidati deve comprendere un numero di candidati pari a sette,
incluso il capolista (art. 1-bis, comma 7, L.R. 29/1951 e art. 2, comma 2, lett. b), l.cost.
2/2013)
• Composizione delle liste:
- tutti i candidati della lista regionale, ad esclusione del capolista, nell'atto di accettazione
della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale
aderiscono ed indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare
un solo collegio provinciale (art. 3-ter, comma 2);
- ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero
dei deputati da eleggere nel collegio e non inferiore alla metà (con arrotondamento all'unità
superiore) (art. 3-ter, comma 1)
• Collegamento fra liste regionali e gruppi di liste provinciali:
- in sede di presentazione di ciascuna lista regionale è necessaria la dichiarazione di collegamento
con almeno un gruppo di liste presentate con il medesimo contrassegno in almeno
cinque collegi elettorali provinciali (art. 1-ter, comma 1);
- più gruppi di liste, concorrenti nei collegi provinciali, possono
- in presenza di reciproche
dichiarazioni di collegamento
- coalizzarsi in ambito regionale per esprimere un unico
candidato alla Presidenza della Regione, che è il capolista di una comune lista regionale
(art. 1-ter, comma 2)
• Contestualità del voto:
- l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale sono contestuali e le
votazioni avvengono su un'unica scheda (art. 1, comma 2)
• Esercizio del diritto di voto:
- la scheda è unica e l'elettore può esprimere due voti: uno per la lista regionale e uno per la
lista provinciale (art. 3, comma 2);
- voto di preferenza: è possibile esprimere la preferenza per uno dei candidati inseriti nelle
liste provinciali (art. 3, comma 3);
- voto disgiunto: l'elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate
fra loro (art. 3, comma 4);
- nel caso in cui l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente
espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale
che risulta collegata con la lista provinciale votata (art. 1-ter, comma 3)
• Elezione del Presidente:
- è proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione7
il capolista della lista regionale
che consegue il maggior numero di voti validi (art. 1-bis, comma 10)
• Elezione dell'Assemblea: sistema proporzionale con correttivo maggioritario dei 70 seggi dell'Assemblea siciliana:
- 62 sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei
collegi elettorali provinciali (art. 1-bis, comma 4, L.R. 29/1951 e art. 2, comma 2, lett. a),
l.cost. 2/2013);
- 1 (v. supra) al Presidente di regione;
- 1 al capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore
a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata (art. 1-bis, comma 11);
- i restanti, fino ad un massimo di 6, ai candidati della lista regionale del Presidente eletto.
Nell'eventualità tuttavia che la somma tra il numero dei seggi attribuiti alla lista regionale
del Presidente e il numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali ad essa
collegate raggiunga il totale di 42, oltre al Presidente della Regione eletto, non si procede
oltre con tale attribuzione. I restanti seggi sono così ripartiti, in proporzione alle rispettive
cifre elettorali regionali, fra le liste non collegate alla lista regionale vincente, che siano
state ammesse all'assegnazione dei seggi (art. 1-bis, comma 12, L.R. 29/1951 e art. 2,
comma 2, lett. c), l.cost. 2/2013; v. infra "Soglia di sbarramento").
Si tratta in altri termini di un premio di maggioranza del tutto eventuale, finalizzato ad
"agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale" (v.
rubrica dell'art. 2-ter della L.R. 29/1951), che - in linea teorica - può non scattare qualora
il numero dei seggi totali delle liste collegate al Presidente, compreso il seggio spettante di
diritto al Presidente stesso, raggiunga già la soglia dei 42 seggi.
Il meccanismo peraltro non assicura necessariamente alle liste collegate al Presidente una
maggioranza di seggi in Assemblea8
.
• Soglia di sbarramento al 5%:
- non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto
nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5% del totale regionale dei voti validi
espressi (art. 1-bis, comma 5)
• Come avviene l'assegnazione dei seggi?
- attraverso il metodo del quoziente Hare9
e dei più alti resti10 con riferimento alle liste a livello
provinciale, nel rispetto della soglia di sbarramento11 (art. 2-bis);
- attraverso il medesimo meccanismo con riferimento all'assegnazione dei seggi residuali
che non vengono attribuiti ai candidati della lista regionale più votata (una volta raggiunti
i 42 seggi, v. supra)
12 (art. 2-ter)
• Pari opportunità di genere
- in ogni lista regionale i candidati (dopo il capolista) devono essere inseriti secondo un criterio
di alternanza tra uomini e donne (art. 14, comma 1, lett. a));
- in ogni lista provinciale il numero di candidati dello stesso sesso non può eccedere i due
terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio13 (art. 14, comma 1, lett. b)).
a cura di Luigi Fucito
e con la collaborazione di Simone Bonanni
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