Proseguiamo con i commenti agli articoli della nostra carta Costituzionale, ripresi dal quotidiano 'Il Fatto'. Conoscere la "Carta" è condizione per essere cittadino nel vero senso della parola. Non conoscendola si rischia di essere un suddito.
Il Contessioto
COSTITUZIONE, Articolo 2
di Lorenza Carlassare
NEL DAR VITA A UNA NUOVA COSTITUZIONE, GRUPPI DIVERSI PER FORMAZIONE POLITICA E CULTURA, TROVARONO UN PUNTO D'INCONTRO NEL VALORE DELLA PERSONA, PATRIMONIO DELLA TRADIZIONE CRISTIANA E DELLA CULTURA LAICA
"La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Considerato "la chiave di volta dell'intero sistema costituzionale" (Crisafulli), l'art. 2 - insieme all'art. 1 (principio democratico) e all'art. 3 (principio di equaglianza) definisce le linee dell'ordinamento repubblicano, ponendo tre fondamentali principi: centralità della persona, pluralismo, solidarietà. E' il rovesciamento della prospettiva dei regimi autoritari nei quali al centro del sistema è lo Stato, valore primario cui l'individuo è funzionale, di fronte al quale i diritti non hanno tutela.
La "persona" è stata sin dall'inizio il riferimento essenziale per le forze che, caduto il fascismo, si accingevano a dar vita a una Costituzione nuova. In Assemblea costituente non poteva mancare l'accordo sull'anteriorità della persona rispetto allo Stato e sulla necessità di rendere i diritti davvero "inviolabili", sottratti all'arbitrio del legislatore, immodificabili persino mediante il procedimento di revisione costituzionale (art. 138) come la Corte Costituzionale ha confermato. Gruppi diversi per formazione politica e culturale, al di là della divergenza sui presupposti - il riferimento alla diversità, alla "radice spirituale e religiosa dell'uomo" (La Pira); il riferimento alla ragione, alla tradizione di pensiero di cui è espressione la "Dichiarazione" della Francia rivoluzionaria (1789) - trovarono un punto d'incontro nel valore della persona, patrimonio della tradizione cristiana e della cultura laica. Alla fine, l'affermazione di Togliatti che il fine di un regime democratico è "garantire un più ampio e più libero sviluppo della persona umana" trovò ampio consenso.
La prospettiva del liberalismo è arricchita: non basta garantire le sole libertà tradizionali; si tratta di assicurare a tutti condizioni minime di vita e di sviluppo per "ricostituire quel minimo di omogeneità della società sottostante allo Stato, cui è legata la vita di ogni regime democratico". (Mortati). I diritti dell'uomo da inserire in Costituzione, chiarisce La Pira, sono certamente "quelli indicati nella Dichiarazione del 1789", ma non solo: vi sono anche i "diritti sociali e delle comunità attraverso le quali la persona si integra e si espande". Il richiamo all'art. 2 alle "formazioni sociali", nel pluralismo che la Costituzione disegna, non consente però di limitare i diritti della persona, garantiti anche all'interno delle stesse formazioni, qualunque sia la loro natura (famiglia, partiti, sindacati, associazioni di vario tipo).
La centralità della persona conduce alla trasformazione dell'intero sistema, al ripristino dello Stato di diritto innanzitutto e del suo principio essenziale, la garanzia dei diritti e delle libertà che lo Stato non crea ma "riconosce", e degli altri principi indispensabili a realizzarlo: separazione dei "poteri" contro la concentrazione autoritaria, legalità, subordinazione dell'amministrazione alla "legge", possibilità per i cittadini di ricorrere in giudizio contro gli atti dei pubblici poteri. E, insieme, impone la ricostituzione delle strutture organizzative travolte dal regime, in primo luogo un Parlamento eletto. Dopo l'esperienza fascista che aveva travolto diritti e principi dello Statuto albertino (1848), era chiaro a tutti che la tuterla della persona e delle sue libertà richiedeva garanzie solide, non soltanto "proclamazioni". Questo punto di partenza conduce lontano: non solo orientava nella scelta della forma di Stato.
Innanzitutto una Costituzione "rigida", modificabile con un procedimento aggravato (art. 138 Cost.) che include le minoranze, per impedire alla maggioranza di disporre da sola della Costituzione. Una garanzia che per essere effettiva richiede un organo in grado di controllare le leggi dichiararle illegittime se contrarie ai principi; la Corte Costituzionale.
Al di là dei richiami espressi - la "pari dignità sociale" essenziale all'eguaglianza (art. 3), la "dignità umana" limite all'iniziativa economica privata (art. 41) e all'imposizione di trattamenti sanitari (art. 32); il divieto di pene contrarie al "senso di umanità" (art. 27) e di "ogni violenza fisica e morale" sulle persone sottoposte a restrizione di libertà (art. 13), l'esistenza "libera e dignitosa" che la retribuzione deve (dovrebbe ?) assicurare al lavoratore (art. 36), il valore della persona e della sua dignità informa la Costituzione intera trovando attuazione e sviluppo nelle sue diverse parti. Ci sarebbe molto da dire sulla "solidarietà" e i "doveri" che l'art. 2 della Costituzione impone: li conoscono gli evasori fiscali ? Li conosce lo Stato che tanto benevolmente li tratta ?
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