Pronunciandosi in merito alla morosità di un inquilino che non aveva pagato i canoni locativi e gli oneri accessori, il giudice del Tribunale di Genova ha ricordato quanto previsto dalla legge 392/1978, che stabilisce che il mancato pagamento del canone della locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione del contratto.
In questo caso, il proprietario di casa può quindi intimare lo sfratto all'inquilino moroso. Nel caso in cui l'inquilino non sia moroso per il canone in sé ma per gli oneri accessori, come ad esempio le spese condominiali, lo sfratto può avvenire quando l'importo non pagato supera quello di due mensilità del canone, come stabilito dall'articolo 5 della legge 392/1978.
Nessun commento:
Posta un commento