Per rottamare le cartelle esattoriali che in passato e finora non sono state
pagate:
1--l’istanza per aderire deve essere presentata entro il 31 marzo 2017.
Lo ha precisato Equitalia nel corso di un incontro con la Presidenza dell’Ordine
dei dottori commercialisti.
I commercialisti avevano evidenziato come dal testo normativo non fosse
chiaro se la presentazione dell'istanza - ancor prima del pagamento della prima
rata - costituisse o meno una manifestazione di volontà irritrattabile di
aderire alla rottamazione.
Equitalia ha chiarito che dopo la presentazione della dichiarazione di
adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo
un’apposita dichiarazione entro il 31 marzo 2017. In particolare, decorso tale
termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione
precedentemente presentata.
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Chi presenta la domanda per la definizione agevolata dei ruoli di Equitalia
per uscire dalla sanatoria e proseguire nelle più lunghe rateizzazioni già
ottenute può:
- revocare l’istanza entro la fine di marzo: fino al 31 marzo è possibile
ritrattare l’istanza presentando un’apposita dichiarazione in forma
libera.
- in caso di dilazione può non pagare la rata di
luglio: se
si ha una rateazione in essere e non si paga la rata di luglio si può
riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente
concessa. In caso di accoglimento della rateazione, si potrà decidere a
luglio cosa fare:
- Se si paga la prima rata, la vecchia dilazione è
irrimediabilmente persa e si decade dalla sanatoria in un momento
successivo.
- Se non si versa la prima rata, si potrà proseguire nel versamento delle rate del piano originario.
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