SICILIA FEUDALE
(Un esempio di provvedimento in materia di ordine pubblico, in una delle Signorie della Sicilia feudale)
Un elenco piuttosto interessante delle multe che potevano essere inflitte nel corso del feudalesimo si può leggere nel bando emanato dal capitano di giustizia di una delle tante "signorie", nel corso del
Settecento, in cui sono riportati sia i reati che le multe da sanzionare:
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«Bando e comandamento del magnifico notar don ......, capitano di
giustizia di questa terra di ...., per cui si ordina che
1° Nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione che fosse ardisse
di rissarsi con altre persone e contravenendo al presente capitolo, e con qualche
stromento, pur che non sia proibito dalle regie e viceregie prammatiche, venisse a
far sangue, sia e s’intenda incorso nella pena di onze cinque di denari, d’applicarsi mettà a S.E. Padrone e l’altra metta alla corte capitaniale. Se però il sangue fosse
derivato non da stromento, ma dall’ugne, pugni, calci o altro, la pena sia di onze 2
e tarì 15 d’applicarsi come sopra.
2° Ma se venisse colpita la persona col stromento senza però effusione di sangue,
sia il controventore incorso nella pena di onze 2 e tarì 15 d’applicarsi come sopra.
3° Se finalmente seguisse l’estrazione dello stromento, ma il colpo andasse in
fallo, allora la pena sarà ciononostante di onze 2 e tarì 15 d’applicarsi come sopra.
4° Per l’urtoni, pugni, capellati la pena sarà di tarì 15 d’applicarsi come sopra.
5° L’accusa di sentiero rotto o discassato o di usurpazione di terreno o alberi
sia di onze 5, itaché l’accusante debba provare l’usurpazione o la rottura di sentiero,
altrimenti sarà tenuto di pagare la pena su detta d’applicarsi come sopra.
6° Nessuna persona possa tagliare alberi verdi, domestici e fruttiferi proibite
alle R(egie) P(rammatiche), come sono olive e celsi, nelli luoghi d’altri, sotto le
pene disposte dalle leggi del Regno e prammatiche ed oltre sotto la pena di onze 5
d’applicarsi come sopra.
7° Si potrà accusare la persona o ogni sorte di animali e bestiame etiam di
macello o per danno o per semplice passaggio, e sia la pena di tarì 29, con che però
non potranno essere soggetti all’accusa sudetta tutti quelli animali che entreranno
alli luoghi vicino al pubblico e saranno aperti. La cennata accusa si potrà esigere
fatta la prova con due testimonii ed essendo di notte, o in un luogo remoto dalla
terra dove non vi è copia di gente, basta un sol testimonio.
8° Ogni persona à la facoltà di scarnagiare i neri trovati nel suo luogo, tanto
se sarà chiuso quanto se sarà aperto, e morendo nel luogo detti neri s’acquistano
al padrone del luogo, il quale però va in obbligo di far l’atto solito al mastro notaro
e dare al governadore o sia segreto la testa sana e nove coste. Lo stesso si sente
ammazzandosi bestiame pecorino etiam di macello. Si sentono però esclusi tutti
quei neri con mangone a tre legni di palmi tre l’uno, in tutto nove palmi, giusta la
consuetudine con che sono soggetti all’emenda del danno.
9° Nessuna persona potrà caminare nella terra sonate le ore due della notte,
senza il lume alle mani, sotto pena di tarì 7.10 applicate alla Corte.
10° Nessuna persona potesse portare scopetta senza la polisa d’armi, ed
essendo fornita di questa polisa dee, entrando in questa terra, portare la detta
scopetta sparata, sotto pena di onza I, d’applicarsi mettà a S.E. Padrone e mettà
alla Corte.
11° Nessuna persona possa uscir fuori territorio olivi bianchi o neri senza
licenza del capitano, sotto la pena di onze cinque, d’applicarsi cioè onze I al rivelante
ed onze 4 come sopra.
12° Che nessuna persona possa passare né far pascolare animali, siano bovini,
pecorini, mule o altri animali ne’ luoghi della segrezia e quelli etiam dati a metà o
a terzo, sotto la pena di onze 5 essendo le persone o gl’animali di forestieri, giacché
per li naturali e vassalli si sente minorata la pena di onza I, d’applicarsi come sopra.
13° L’istesso si sente disposto contro quelle persone o animali che si
trovassero nella tenuta dell’lmpendola, che oggi non è più fidata come prima, ma
si dee coll’aiuto del Signore beneficare, sotto la stessa pena di onze 5 di denari,
d’applicarsi come sopra essendo forastieri e di onza I essendo paesani.
14° Nessuna persona possa usurpare né rompere il sentiero vicino alla via
pubblica, sotto la pena di onze 25, d’applicarsi come sopra.
15° Che nessuna persona possa derubare frutti in poca quantità come sono
fichi, uva, cirege ed altri, sotto la pena, se il ladro è ragazzo infra gl’anni 12, di un
giorno di landone e 25 sferzate, e se è maggiore degli anni 12 sotto pena di mesi
due di carcere. Se però il furto di detti frutti è di qualche considerazione, sarà
condannato il ladro secondo le leggi comuni, romane e del Regno.
16° Ogni persona va in obligo di roncare e tener netto il publico collaterale a’
suoi luoghi per darne l’aggio e commodo de’ passeggieri, sotto la pena di tarì 7.10
d’applicarsi alla Corte e non altrimenti».
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