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Roma, 1 luglio 2010
Prot. n. 112/2010/RS/MPS/rbOggetto: 1. Certificazione di malattia on line
2. sentenza Corte Costituzionale n. 207/2010
Sommario:
1) Termina il periodo transitorio ed il certificato medico on-line stenta a decollare
2) La sentenza 207/2010 della Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 cancellando, di fatto, l'obbligo delle Asl di addossarsi il costo delle visite fiscali.
Dal 3 aprile 2010, con l'applicazione ai dipendenti privati e pubblici della norma che regola il rilascio e la trasmissione del certificato di malattia per via telematica da parte del medico curante all'Inps, la trasmissione telematica sembrava cosa fatta.
Da allora, dopo tanti tentennamenti, siamo giunti al 21 giugno 2010 per veder, sembra, finalmente decollare l'invio telematico della certificazione di malattia, almeno per i pubblici dipendenti. E' scaduto il 19 giugno 2010, infatti, il periodo transitorio durante il quale era ancora possibile ai medici rilasciare il documento in forma cartacea.
Un provvedimento che non ha mancato però di suscitare qualche malumore fra i medici, dovuto ad alcuni intoppi: non tanto per lo strumento informatico in sé (infatti circa il 95% dei medici di famiglia è dotato di computer), quanto per il collegamento a internet, mancante nel 30-35% degli ambulatori dei medici stessi.
I medici di famiglia, in particolar modo, hanno evidenziato le maggiori difficoltà per mancanza del canale telematico e il software per utilizzarlo. Ma il vero problema , in realtà, è il Ministero dell'Economia che anche tramite le regioni avrebbe dovuto fornire ai medici di famiglia il PIN d'accesso al sistema (finora in tutta Italia solo 200 medici per 450 certificati). Dovranno essere consegnate circa 180.000 credenziali di accesso ai medici abilitati e la stessa funzione pubblica non è riuscita a quantificare in quanto tempo.
Le regioni, nel caos più completo, cercano una soluzione: nel Lazio i PIN di accesso saranno disponibili non prima della metà di luglio, nella Lombardia e nell'Emilia Romagna hanno trovato un espediente utilizzando canali telematici già esistenti e per l'occasione riadattati, infine la Liguria è ancora ferma ai blocchi di partenza.
Non di relativa importanza per i medici pure l'ausilio del call center e le spese di aggiornamento dei propri applicativi di gestione delle schede sanitarie informatizzate, nonché il canone annuale di gestione, che nessun medico è vincolato a fare per obbligo convenzionale. Tutto ciò a spinto la federazione a chiedere che i medici siano messi in condizione di ottemperare alle direttive senza spese a proprio carico.
I medici sono preoccupati anche dell'aspetto sanzionatorio (anche se il Dipartimento Funzione Pubblica esclude sanzioni ingiuste che verranno applicate solo dopo che la commissione di collaudo, a cui partecipa anche l'ordine dei medici, certificherà che tutto funziona correttamente), il 20 luglio infatti, terminato il periodo di verifica, la legge prevede sanzioni disciplinari per chi continua a certificare in forma cartacea.
L'illecito disciplinare se reiterato può portare al licenziamento del medico o all'annullamento della convenzione dello stesso con il SSN.
La riforma aveva previsto eventuali deroghe per situazioni di eccezionale difficoltà, viste le premesse è lecito pensare che, eccezionalmente, ci vorrà ancora del tempo.
Corte Costituzionale 207/2010
L'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all’art. 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter. Il Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 prevede ai commi:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali»,
«5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo».
I due commi dispongono, quindi, che le visite fiscali, anche per un solo giorno di assenza, del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri sono a carico delle aziende sanitarie. Inoltre vincola una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale destinandola a sostenere il costo di tali prestazioni.
Questo significa porre in capo alle regioni le spese delle visite di controllo senza prevederne il rimborso e intervenire illegittimamente sulla autonomia economica delle stesse.
Di questo avviso la regione Toscana che ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale e ne ha chiesto l'illegittimità per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
Simili disposizioni, oltre invadere la competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma della Costituzione), vanno in contrasto (art. 119 della Costituzione) in quanto le Regioni, per garantire invariato il livello di assistenza sanitaria, si troverebbero nella condizione di dover integrare il fondo sanitario regionale con proprie risorse finanziarie per sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 207/2010, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter.
In conclusione, il comma 5-bis dell’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, il quale dispone che le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri sono a carico delle aziende sanitarie, non è ascrivibile ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, trattandosi di normativa di dettaglio in materia di «tutela della salute», si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.; mentre il comma 5-ter, che vincola una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, destinandole a sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza, si pone in contrasto con l’art. 119 Cost., ledendo l’autonomia finanziaria delle Regioni.
L'intervento della Corte Costituzionale pone un serio problema sulla possibilità dell'amministrazione pubblica di sostenere i costi delle visite di controllo, soprattutto nel comparto della scuola, e la conseguente impossibilità di applicare la norma con lo spirito con cui é stata introdotta.
L' “ottimo lavoro” del ministro Brunetta ha calpestato tutto e tutti, persone, istituzioni e la nostra Costituzione non raggiungendo mai l'obbiettivo prestabilito.
Data l'importanza dei temi trattati, torneremo sull'argomento appena vi saranno ulteriori disposizioni.
Cari saluti.
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