L'impiegato bancario delle poste non può essere curioso o, peggio non può passare informazioni di straforo a parenti o amici.
L’accesso dell’impiegato trova ragione solo nelle sue mansioni; inoltre tutte le volte che egli consulta i movimenti di un conto ne deve rimanere traccia e la banca deve fare una verifica annuale sulla correttezza delle consultazioni.
Questi i principi formulati da un provvedimento del Garante (n. 286 del 22 giugno 2017, reso noto dalla newsletter dell’8 agosto 2017 dell’autorità italiana sulla privacy), che ha bocciato la sbirciatina data da un dipendente di un primario istituto nazionale al fine di passare informazioni a un parente.
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