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mercoledì 9 dicembre 2009

Francesco Giunta e le indagini storiche sugli arbrëshë -4-

 Sono indicativi ancora una volta i capitoli: per Palazzo Adriano (1482) si dice. "Item lu dictu magnificu Signuri (il milite Giovanni di Villaraut) avendo voluntati di abitari lu dictu locu, concedi a lu dictu Jeorgi (Bonacasa), et a tutti altri persuni voriano abitari lu dictu locu, tutctu lu dictu locu". Ed il concetto è ripetuto nelle conferme del 1507 e del 1553.
Dai capitoli di Biancavilla del 1488, confermati nel 1501, nel 1506 e 1568: "volendo li dicti ..habitari infra lo ditto territorio di Adernò", mentre in quelli di Piana dei Greci è detto che "Graeci et exteri, tam proprio nomen, quam pro parte multorum sociorum, possint et valeat de novo erigere, construere et aedificare quoddam rus et casale habitabile". In quelli, poi, di Mezzoiuso del 1501, si parla di "certi graeci supra di lu terrenu ... et lo casali di Mezu Iuffusu", mentre in quelli di Contessa del 1520 il concetto è più chiaramente espresso: "Avendo il mio venerando genitore di felice memoria, Don Antonio Cardona, inteso Peralta, desideroso di far riedificare il casale di Contessa, già da lungo tempo abbandonato dai coloni, concesso, salvo licenza sovrana, che in verità non occorreva, a voi e ai vostri predecessori con suo privilegio alcuni Capitoli di grazie che io volentieri confermo, onde per le vostre cure questo casale possa essere riedificato, abitato ed accresciuto".
Edificare o riedificare: e perchè una tale opera potesse essere realizzata dagli immigrati greco-albanesi con un loro progressivo inserimento nel tessuto socio-economico dell'isola, da parte feudale e da parte sovrana vennero assicurate talune condizioni di privilegio che non si riscontrano in altre licenze di popolamento concesse per altri territori.
Ed anzitutto la libertà per i coloni di potersi liberamente muovere, fino ad abbandonare il posto concesso senza penalità: "Item chi li dicti habitaturi a luru voluntati pozanu andari e viniri, stari e partirisi di lu dictu locu; et pozanu vindiri, vulendusindi alcunu de loru andari". Così a Palazzo Adriano; ed a S. Michele di Ganzeria: "Item  su di accordiu chi sempri chi li dicti vassalli non volissinu abitari in dicta baronia pozanu vindiri li lora possessioni, senza ostaculu di lu dictu signuri Baruni et sui successuri".
Non è qui la sede per condurre un esame dettagliato dei vari capitoli: Da alcuni punti di vista l'ha già fatto il Garufi. Mi sembra, invece più opportuno rilevare talune importanti caratteristiche comuni: anzitutto, l'obbligo per i "populanti" di costruirsi una casa in uno spazio di tempo che va da uno a tre anni. Ogni colono aveva concesso una certa estensione di terra da porre a coltura (una salmata) per famiglia pagando un certo censo. L'uso di far legna nei boschi. Agevolazioni per colture non tradizionali e per l'allevamento del bestiame convenuto. Particolari cure furono date allo sviluppo della pastorizia, con la opportuna concessione di pascoli a condizione di favore. Si aggiunga il diritto di portare armi e di esercitare la caccia.
Viene, poi, regolata l'amministrazione della giustizia civile, che veniva finanziata attraverso la gabella baiulationis , o della Baglia, e amministrata da tre giurati o dal Baiulo.
(Continua)

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