Riporto il testo integrale della mozione presentata dai consiglieri di minoranza nell'aprile scorso in Consiglio Comunale. Essa contiene, pari pari, i concetti che la sentenza del Tar/Palermo ha posto a base per bocciare la Tarsu 2006 a Palermo (che era stata elevata del 75%).
La mozione dei consiglieri di minoranza si proponeva di far ritirare l'aumento del 160% della Tarsu 2008 essendo stata varata con parecchi errori (vizi) di legittimità. La mozione puntava a correggere gli errori, offrendo una opportunità di soluzione e soprattutto di rientro nei canoni della legittimità. L'Amministrazione Comunale guidata da Sergio Parrino ed i consiglieri di maggioranza hanno votato contro, perchè hanno ritenuto giusto che simili aumenti, forzando le leggi, possano essere pagati dalla cittadinanza.
ORA, CON LA RECENTE SENTENZA DEL TAR/PALERMO, EMERGE CHIARO ANCHE AGLI OCCHI DI CHI LI HA VOLUTI TENERE CHIUSI (ignorando quale fosse l'interesse pubblico e collettivo) CHE SIMILI OPERAZIONI SONO INVECE CONTRO LEGGE E DOBBIAMO ATTENDERE CHE MATURINO I TEMPI PER PRESENTARE I RICORSI CHE LA FEDERCONSUMATORI (mediante la Camera del Lavoro) PROPORRA' AI CONTRIBUENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE. PER FORTUNA E' POSSIBILE RIMEDIARE ALLA SPROVVEDUTEZZA DI CHI NON SA DISTINGUERE COSA SIA LEGITTIMO E COSA NON LO SIA.
Mimmo ClesiMozione: Atto di indirizzo,
Servizio smaltimento rifiuti – mancata transizione per l’applicazione della TIA – anomala applicazione nel 2008 della Tarsu.
Il Consiglio Comunale
Premesso
-Che allo scadere del 2008 sono pervenuti ai contribuenti di Contessa Entellina gli avvisi di pagamento dei ruoli sulla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (tarsu) relativi al medesimo anno finanziario 2008;
-Che detti ‘avvisi’ evidenziano incrementi del 160% rispetto alla tarsu vigente nel precedente anno fiscale 2007, ponendo in tal modo il nostro Comune al primo posto per pesantezza impositiva tra i comuni aderenti all’Ato-Rifiuti ‘Alto Belice Ambiente S.p.A.’;
-Che il livello impositivo evidenziato dagli avvisi (media familiare di €. 480-500,oo) è assolutamente non confrontabile con i corrispondenti ‘avvisi’ pervenuti ai contribuenti dei comuni limitrofi (cfr. Campofiorito: media €. 110,oo) e non rispondenti ai livelli reddituali e di ricchezza della popolazione locale, nella cui composizione prevalgono pensionati ai livelli minimi inps;
-Che l’11 gennaio presso l’Auditorium Comunale si è svolta una Assemblea Cittadina, abbastanza partecipata dalla cittadinanza, nel corso della quale sono state evidenziate talune anomalie procedurali, preliminari all’emissione dei ruoli tarsu 2008;
Q.s.p.
Considerato che in regime di tarsu i comuni devono coprire mediamente con la tassa in discussione almeno il 50% del costo del servizio, tranne quelli che sono ‘dichiarati’ in dissesto finanziario (copertura richiesta del 100%) o strutturalmente deficitari (copertura richiesta almeno il 70%);
Considerato ancora che la tarsu è un tributo commisurato alla superfice abitativa (imposta di tipo patrimoniale) ed è svincolato dall’effettiva produzione dei rifiuti, dai costi di smaltimento e dallo standard del servizio reso;
Ravvisati i passaggi procedurali che evidenziano circostanze di illegittimità, di seguito riportati:
1) Mancata fissazione dell’importo del tributo da parte di un organo collegiale, ossia del Consiglio Comunale (art. 2 del regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, C.C. n. 9 del 18-01-1999) o se si vuole, con forzature giuridiche, della Giunta Municipale (attribuzioni residuali); nella fattispecie 2008 la tarsu è stata definita con determina sindacale n. 160 del 26-02-2008;2) Violazione dell’art. 61 del d.lgs. 572/1993 nella parte in cui sancisce: il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio. Detto divieto implica che il comune alla data di fissazione della tarsu debba conoscere il costo del servizio.
E’ accaduto che al 26 febbraio 2008 la tarsu è stata determinata sulla base di una nota di richiesta di anticipazioni (acconti) da parte dell’Ato-Monreale (prot. 147 del 14-01-2008). Su un presupposto, quindi, non rispondente alla realtà, la determina sindacale n. 160 ha fissato, arbitrariamente, i costi in €. 299.871,17 e, cosa molto più anomala, la devoluzione del 100% di detto costo – mediante la tarsu- ai contribuenti.
A riprova di quanto esposto, l’Ato Monreale fa pervenire al Comune di Contessa Entellina la relazione previsionale ed il piano dei costi 2008 in data 14 aprile 2008 (due mesi dopo l’arbitraria determinazione). In detta relazione l’Ato fissa il costo presuntivo complessivo, per il comune di Contessa Entellina, in €. 261.615,38, ossia €. 30.000,oo circa meno di quanto riportato nella determina sindacale del 26 febbraio. Ancor di più va evidenziato che il 14-05-2008 la Giunta Municipale ha dato mandato agli uffici finanziari del comune di impegnare fondi nei confronti dell’Ato-Monreale per €. 239.936,57 (iva inclusa), €. 60.000,oo meno di quanto riportato nella determinazione sindacale n. 160 del febbraio 2008;
I ruoli emessi dal comune e trasmessi all’ente concessionario dell’esattoria prevedono di raccogliere fra i contribuenti l’arbitraria (sia perché fondata su presupposto erroneo, sia perché eccede il costo richiesto dall’Ato-Monreale e sia, ancora, perché prescinde dai limiti di spesa disposti dalla Giunta Municipale).
3) Illegittimità delle somme pretese per iva. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte sancito essere illegittimo che venga richiesta l’iva su un tributo (quale è la tarsu) per il generale divieto ne bis in idem.
4) Illegittimità dei ruoli per la mancata indicazione del procedimento di calcolo (impropria applicazione della tarsu). La determina sindacale 160 del 26 febbraio 2006 (quella sulla cui base i ruoli dispongono dl’incameramento della cifra di €. 299.871,17) si limita ad approvare il ‘piano dei costi di gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani per l’anno 2008’ (sic !), quello cioè che arriverà nell’aprile successivo e nulla dice sui procedimenti di calcolo per pervenire alla massa impositiva prefissata. L’atto è quindi carente di motivazione (non trasparente), oltre che fondato su un piano di conti ancora di acquisire. In pratica l’attività politico-amministrativa con la quale il Comune definisce, con delibera, e approva il tributo, ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. 507/3, avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui il computo, i dati e le circostanze suggerivano l’aumento dal 50% (copertura minima del servizio a carico dei contribuenti) ad oltre il 100% del costo.
5) Mancata e/o parziale svolgimento dei servizi previsti nella relazione previsionale e nel piano dei costi dell’Ato-Monreale e inclusione in essi di oneri a carico del Comune. La relazione previsionale del costo per l’anno 2008 (complessivi €. 261.615,38 riporta fra i servizi tipo garantiti nel Comune di Contessa Entellina, tra l’altro, lo spazzamento ciclico (con 4 operatori) delle principali arterie viarie del paese nonché il servizio di scerba tura e pulizia cunette e caditoie, ossia prestazioni e costi non riversabili sui contribuenti. E’ previsto inoltre il servizio porta a porta integrato (r.s.u, organico, vetro, lattine, plastica, carta-cartone), trasporto presso il CCR di Bisacquino dei rifiuti ingombranti, la cui operatività le famiglie di Contessa non hanno avuto modo di godere.
Tenuto conto che l’unica norma, in regime di tarsu, a cui si può fare ricorso per la contribuzione dei cittadini è il d.lgs. 507/93 e che in detto regime non vi è obbligo di procedere alla copertura integrale dei costi, ma semplicemente ad almeno il 50%;
Tenuto conto che il comune di Contessa Entellina non ha ancora avviato il passaggio dalla Tarsu alla Tia (prevista dal decreto Ronchi, ed ora dal Codice ambientale);
Tenuto conto che il Comune ha tempo fino al 31 dicembre 2009 per riemettere nuovi ruoli tarsu, rispettosi delle previsioni normative;
Al fine di non aggravare l’integrale costo del servizio rifiuti 2008, in questa fase di grave crisi economico-sociale, sui magri redditi della comunità cittadina;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento dei lavori consiliari
-Che allo scadere del 2008 sono pervenuti ai contribuenti di Contessa Entellina gli avvisi di pagamento dei ruoli sulla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (tarsu) relativi al medesimo anno finanziario 2008;
-Che detti ‘avvisi’ evidenziano incrementi del 160% rispetto alla tarsu vigente nel precedente anno fiscale 2007, ponendo in tal modo il nostro Comune al primo posto per pesantezza impositiva tra i comuni aderenti all’Ato-Rifiuti ‘Alto Belice Ambiente S.p.A.’;
-Che il livello impositivo evidenziato dagli avvisi (media familiare di €. 480-500,oo) è assolutamente non confrontabile con i corrispondenti ‘avvisi’ pervenuti ai contribuenti dei comuni limitrofi (cfr. Campofiorito: media €. 110,oo) e non rispondenti ai livelli reddituali e di ricchezza della popolazione locale, nella cui composizione prevalgono pensionati ai livelli minimi inps;
-Che l’11 gennaio presso l’Auditorium Comunale si è svolta una Assemblea Cittadina, abbastanza partecipata dalla cittadinanza, nel corso della quale sono state evidenziate talune anomalie procedurali, preliminari all’emissione dei ruoli tarsu 2008;
Q.s.p.
Considerato che in regime di tarsu i comuni devono coprire mediamente con la tassa in discussione almeno il 50% del costo del servizio, tranne quelli che sono ‘dichiarati’ in dissesto finanziario (copertura richiesta del 100%) o strutturalmente deficitari (copertura richiesta almeno il 70%);
Considerato ancora che la tarsu è un tributo commisurato alla superfice abitativa (imposta di tipo patrimoniale) ed è svincolato dall’effettiva produzione dei rifiuti, dai costi di smaltimento e dallo standard del servizio reso;
Ravvisati i passaggi procedurali che evidenziano circostanze di illegittimità, di seguito riportati:
1) Mancata fissazione dell’importo del tributo da parte di un organo collegiale, ossia del Consiglio Comunale (art. 2 del regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, C.C. n. 9 del 18-01-1999) o se si vuole, con forzature giuridiche, della Giunta Municipale (attribuzioni residuali); nella fattispecie 2008 la tarsu è stata definita con determina sindacale n. 160 del 26-02-2008;2) Violazione dell’art. 61 del d.lgs. 572/1993 nella parte in cui sancisce: il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio. Detto divieto implica che il comune alla data di fissazione della tarsu debba conoscere il costo del servizio.
E’ accaduto che al 26 febbraio 2008 la tarsu è stata determinata sulla base di una nota di richiesta di anticipazioni (acconti) da parte dell’Ato-Monreale (prot. 147 del 14-01-2008). Su un presupposto, quindi, non rispondente alla realtà, la determina sindacale n. 160 ha fissato, arbitrariamente, i costi in €. 299.871,17 e, cosa molto più anomala, la devoluzione del 100% di detto costo – mediante la tarsu- ai contribuenti.
A riprova di quanto esposto, l’Ato Monreale fa pervenire al Comune di Contessa Entellina la relazione previsionale ed il piano dei costi 2008 in data 14 aprile 2008 (due mesi dopo l’arbitraria determinazione). In detta relazione l’Ato fissa il costo presuntivo complessivo, per il comune di Contessa Entellina, in €. 261.615,38, ossia €. 30.000,oo circa meno di quanto riportato nella determina sindacale del 26 febbraio. Ancor di più va evidenziato che il 14-05-2008 la Giunta Municipale ha dato mandato agli uffici finanziari del comune di impegnare fondi nei confronti dell’Ato-Monreale per €. 239.936,57 (iva inclusa), €. 60.000,oo meno di quanto riportato nella determinazione sindacale n. 160 del febbraio 2008;
I ruoli emessi dal comune e trasmessi all’ente concessionario dell’esattoria prevedono di raccogliere fra i contribuenti l’arbitraria (sia perché fondata su presupposto erroneo, sia perché eccede il costo richiesto dall’Ato-Monreale e sia, ancora, perché prescinde dai limiti di spesa disposti dalla Giunta Municipale).
3) Illegittimità delle somme pretese per iva. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte sancito essere illegittimo che venga richiesta l’iva su un tributo (quale è la tarsu) per il generale divieto ne bis in idem.
4) Illegittimità dei ruoli per la mancata indicazione del procedimento di calcolo (impropria applicazione della tarsu). La determina sindacale 160 del 26 febbraio 2006 (quella sulla cui base i ruoli dispongono dl’incameramento della cifra di €. 299.871,17) si limita ad approvare il ‘piano dei costi di gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani per l’anno 2008’ (sic !), quello cioè che arriverà nell’aprile successivo e nulla dice sui procedimenti di calcolo per pervenire alla massa impositiva prefissata. L’atto è quindi carente di motivazione (non trasparente), oltre che fondato su un piano di conti ancora di acquisire. In pratica l’attività politico-amministrativa con la quale il Comune definisce, con delibera, e approva il tributo, ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. 507/3, avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui il computo, i dati e le circostanze suggerivano l’aumento dal 50% (copertura minima del servizio a carico dei contribuenti) ad oltre il 100% del costo.
5) Mancata e/o parziale svolgimento dei servizi previsti nella relazione previsionale e nel piano dei costi dell’Ato-Monreale e inclusione in essi di oneri a carico del Comune. La relazione previsionale del costo per l’anno 2008 (complessivi €. 261.615,38 riporta fra i servizi tipo garantiti nel Comune di Contessa Entellina, tra l’altro, lo spazzamento ciclico (con 4 operatori) delle principali arterie viarie del paese nonché il servizio di scerba tura e pulizia cunette e caditoie, ossia prestazioni e costi non riversabili sui contribuenti. E’ previsto inoltre il servizio porta a porta integrato (r.s.u, organico, vetro, lattine, plastica, carta-cartone), trasporto presso il CCR di Bisacquino dei rifiuti ingombranti, la cui operatività le famiglie di Contessa non hanno avuto modo di godere.
Tenuto conto che l’unica norma, in regime di tarsu, a cui si può fare ricorso per la contribuzione dei cittadini è il d.lgs. 507/93 e che in detto regime non vi è obbligo di procedere alla copertura integrale dei costi, ma semplicemente ad almeno il 50%;
Tenuto conto che il comune di Contessa Entellina non ha ancora avviato il passaggio dalla Tarsu alla Tia (prevista dal decreto Ronchi, ed ora dal Codice ambientale);
Tenuto conto che il Comune ha tempo fino al 31 dicembre 2009 per riemettere nuovi ruoli tarsu, rispettosi delle previsioni normative;
Al fine di non aggravare l’integrale costo del servizio rifiuti 2008, in questa fase di grave crisi economico-sociale, sui magri redditi della comunità cittadina;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento dei lavori consiliari
I M P E G N A
L’Amministrazione Comunale a ritirare dal concessionario alla riscossione i ruoli tarsu 2008 e al contempo a riformularli tenendo conto delle osservazioni riportate nelle premesse della presente mozione.
Tenere conto nell’elaborazione del bilancio di previsione 2009 dei rilievi riportati in premessa e stanziare al contempo adeguate somme che vadano a sgravare la contribuzione 2008 in materia di tarsu attualmente applicata.
Tenere conto nell’elaborazione del bilancio di previsione 2009 dei rilievi riportati in premessa e stanziare al contempo adeguate somme che vadano a sgravare la contribuzione 2008 in materia di tarsu attualmente applicata.
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