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venerdì 1 gennaio 2010

Statuto del Fascio dei Lavoratori di Contessa Entellina - testo trasmesso alla Prefettura nel 1893 dal Presidente, Giovanni Schilleci.

Statuto del Fascio dei Lavoratori di Contessa Entellina
Capo I
Programma

Art. I - E' istituita in Contessa una società col nome di  Fascio dei Lavoratori e si propone per iscopo il miglioramento morale e materiale delle classi lavoratrici da conseguirsi con mezzi legali; cioè il primo con l'istruire, educare le masse e renderle coscienti dei propri diritti e dei propri doveri, il secondo col cercare di ottenere dalle classi abbienti una più equa mercede per l'operaio e migliori patti colonici onde impedire lo sfruttamento del proletario; e ciò sempre con mezzi pacifici, salvo il diritto allo sciopero per come è consentito dalle vigenti leggi.
Reclamare da chi ci governa una efficace legislazione sociale. 

Capo II
Costituzione

Art. 2° - Il numero dei soci è illimitato e saranno tutti effettivi ed apparterranno alla classe dei lavoratori. Non sono ammessi soci onorari. Saranno esclusi i pregiudicati, gli ammoniti, quelli che hanno riparato condanne infamanti ed in generale tutti quelli che per qualsiasi ragione vivono fuori della legge.

Art. 3° - I soci saranno divisi, per sezione secondo l'arte o il mestiere o il genere di lavoro in cui si poccupano.

Capo III
Cariche

Art. 4° -  La società avrà un presidente ed un vice presidente, un segretario ed un vice-segretario, un cassiere ed un consiglio di amministrazione.

Capo IV
Della Presidenza

Art. 5° -  Il Presidente, assistito dal segretario o dal vice-segretario, dirige le discussioni tanto dell'assemblea generale dei soci quanto del consiglio d'amministrazione.
Convoca ordinariamente e straordinariamente il consiglio e l'assemblea dei soci, congede e toglie la parola; firma la corrispondenza, gli inviti ai soci e i mandati di pagamento. Dura in carica tre anni ed è rielegibile. In mancanza del Presidente supplisce il vice-presidente ed in mancanza di questi il consigliere anziano.

Capo V
Del Consiglio di amministrazione

Art. 6° - Il consiglio sarà formato da due membri per ciascuna sezione.
Ogni consigliere dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 7° - Il consiglio si riunisce ordinariamente una volta ad ogni due mesi o quante volte parrà opportuno al Presidente nell'interesse della società.
Rivede i conti, fa il bilancio e formula le proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale.
Delibera sulle domande d'ammissione.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti ed il consiglio è legalmente costituito quando sono presenti più della metà dei suoi membri.
(Continua)

N.B.- La foto è di Bernardino Verro, leader socialista del corleonese, sullo stimolo del quale viene costituito a Contessa Entellina il Movimento del fascio dei lavoratori.

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