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lunedì 3 settembre 2012

Agricoltura. E' previsto il rapporto di lavoro di "apprendistato"

Nel settore agricolo potranno applicarsi i contratti di apprendistato. Si tratta di una novità che potrà avere ricadute positive  sia sotto il profilo occupazionale che della formazione.
La previsione normativa è contenuta nel testo unico in materia e nell’accordo nazionale che regolamenta questa tipologia di contratti per operai e impiegati di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti.
Sarà quindi possibile sottoscrivere contratti di apprendistato a tempo determinato che – come recita il testo stesso – potranno essere recessi solo per giusta causa o giustificato motivo.   Questa intesa, in particolare, risponde alla duplice esigenza di introdurre strumenti per incentivare l’occupazione giovanile e adeguare la normativa vigente alle caratteristiche di flessibilità del lavoro in agricoltura.
 
Riassumiamo le parti più significative dell’intesa fra datori e sindacati:
- L’accordo riguarda sia gli impiegati che gli operai del settore agricolo.
- I datori di lavoro che svolgono la loro attività in cicli stagionali possono instaurare contratti di apprendistato a tempo determinato, limitatamente a mansioni previste in determinate qualifiche e categorie dai contratti nazionali di lavoro degli operai e degli impiegati agricoli;
- La durata massima del periodo di apprendistato è stata ricondotta al nuovo limite massimo di 36 mesi (fino ad oggi poteva essere di 60).
- È stata ridotta, rispetto alla disciplina precedente, la durata della formazione, nei limiti consentiti dalla legislazione di riferimento.
- Il contratto di apprendistato professionalizzante, ad eccezione di quello a tempo determinato, può durare fino a 36 mesi per gli operai inquadrati nella prima e seconda area (qualificati, qualificati super, specializzati e specializzati super) e fino a 24 per quelli appartenenti alla terza area (operai comuni).
- Durante lo svolgimento del rapporto le parti possono recedere dal contratto di apprendistato solo per giusta causa o giustificato motivo.
- L’inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore è determinato, nel primo periodo, due livelli sotto quello di destinazione finale. Nel secondo periodo, un livello sotto quello di destinazione finale, nel terzo periodo a livello di destinazione finale.
- Il periodo di apprendistato viene suddiviso per tutte le aree e categorie, ad eccezione della terza area (operai) e della quinta categoria (impiegati), in tre periodi della stessa durata. Solo la terza area e la quinta categoria prevedono due periodi, sempre di uguale durata.
- Il contratto di apprendistato, per datori di lavoro che svolgono la loro attività in cicli stagionali, può essere anche a tempo determinato. Lo svolgimento di tale rapporto può essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi dalla data di prima assunzione.
- Ogni rapporto a tempo determinato non può essere di durata inferiore a quattro mesi consecutivi.
- Il monte ore di formazione (interna o esterna all’azienda) è stato ridotto a quaranta ore medie annue. E ridotto ulteriormente a trenta nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
- La formazione, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, deve consentire all’apprendista l’acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire. Questo tipo di formazione è integrata dall’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo che non superi le 120 ore nell’arco del triennio.
- Le parti firmatarie dell'accordo hanno definito gli standard formativi per i profili professionali del settore agricolo; per ciascuno di tali profili sono state previste le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche.

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