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domenica 27 giugno 2010

Costituzione Repubblicana: Art. 55 e segg. sul Parlamento

di Lorenza Carlassare
NASCITA E DECLINO DELLE CAMERE


Fra le altre gravi distorsioni degli ultimi tempi vi è la trasformazione del Parlamento in un organo sottomesso alla volontà del governo e del Presidente del Consiglio

La seconda parte della Costituzione inizia col Parlamento che in quanto organo della rappresentanza popolare, in un sistema democratico è il centro dell’organizzazione statale in posizione di preminenza. La Corte costituzionale (sent. 106/2002), contro la pèretesa di denominare così altre Assemblee, ha riaffermato che il “nome Parlamento non ha un valore lessicale, ma … anche una valenza qualificativa, connotando, con l’organo, la posizione esclusiva che esso occupa nell’organizzazione costituzionale … in quanto solo il Parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale”. Fra le altre gravi distorsioni degli ultimi tempi che hanno molte cause non ultima un’indegna legge elettorale, vi è la trasformazione del Parlamento in un organo sottomesso alla volontà del governo e del presidente del Consiglio.
Il Parlamento –dice la Costituzione, “si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” (art. 55 ), due camere che esercitano insieme le stesse funzioni in posizione pari: la funzione legislativa “è esercitata collettivamente dalle due Camere” (art. 70); il governo “deve avere la fiducia delle due Camere” (art. 92). Un bicameralismo paritario in discussione da sempre, oggi in particolare, in una fase storica percorsa da spinte riformiste, alla ricerca di nuovi modelli ed equilibri.
Qual è la ragione del bicameralismo ? In altri ordinamenti è la diversità della rappresentanza: di classi sociali diverse in Inghilterra, in un Parlamento che ha origini medievali (Camera dei Lords e Camera dei Comuni); dell’intero Stato l’una, degli Stati membri l’altra negli stati federali: nel senato degli Stati Uniti –organo molto potente- ogni Stato (grande o piccolo, ricco o povero) ha “due” rappresentanti eletti dai propri cittadini. Spesso invece il Senato ha minori (o diversi) poteri: nei sistemi ‘parlamentari’ come il nostro, dove il governo è legato dal rapporto di fiducia al Parlamento verso il quale è politicamente responsabile, soltanto una Camera ha il potere di dare o negare la fiducia ; in Italia, viceversa, entrambe. Il nostro è un “bicameralismo perfetto” cioè assolutamente paritario, difficile da giustificare. I progetti di riforma, da chiunque proposti, pur nelle diversità delle soluzioni tendono a differenziare le funzioni delle due Camere e a costruire il Senato come organo di rappresentanza delle autonomie territoriali: si parla di Senato delle Autonomie, di Senato delle Regioni, di Senato federale.; dizione impropria, quest’ultima, dal momento che la Repubblica Italiana non è una repubblica federale, ma per la forza suggestiva dei nomi sarà forse quellaa vincente. Nella società dell’apparenza più della sostanza, conta la sua “rappresentazione”. Un’altra proposta condivisa, almeno a parole, riguarda il numero dei parlamentari ritenuto eccessivo, ; negli Stati Uniti, con dimensioni territoriali e popolazione ben superiori, il Senato conta appena un centinaio di membri.
“Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione” (art. 55, comma 2): si tratta di pochi casi, tra i quali l’elezione del presidente della Repubblica. Ciascuna Camera, di regola, svolge i suoi lavori in piena autonomia, non solo nell’esercizio della funzione legislativa –ogni legge deve avere l’approvazione di entrambe- ma anche nel controllo politico sul governo: basta che una sola voti la sfiducia al governo per costringerlo alle dimissioni. In nome del principio di autonomia ciascuna Camera elegge fra i propri componenti il Presidente e l’ufficio di presidenza (art. 63), ciascuna “adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti” (art. 64, comma 1). La maggioranza assoluta , disposta come in altri casi a tutela delle minoranze ad evitare che la maggioranza di governo possa modificare norme e procedure senza il loro concorso, non è più garanzia sufficiente in un sistema tendenzialmente bipolare. Per chi ha vinto le elezioni, grazie al premio previsto dalla legge elettorale, la maggioranza assoluta non è difficile da raggiungere ! Lasciando ad ogni Camera la propria autonomia, la Costituzione detta poche regole: oltre alla maggioranza assoluta per l’approvazione del regolamento interno, la prima è la pubblicità delle sedute in nome della conoscibilità e trasparenza dell’attività parlamentare affinchè i cittadini possano conoscere e giudicare l’operato dei loro rappresentanti., l’altra, non meno importante riguarda i quorum richiesti per le deliberazioni. Sulla necessità di criteri di garanzia per cui una Camera non possa tenere sedute con tre o quattro presenti soltanto insisteva l’on.le Ruini alla Costituente. I quorum fissati riguardano il numero legale richiesto per le sedute e la maggioranza necessaria per la validità delle deliberazioni: ‘Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale’ (art. 64, comma 2). Criteri non sempre rispettati e comunque ammorbiditi dai regolamenti: fra l’altro, mentre in Senato i voti favorevoli devono superare il totale dei voti contrari e degli astenuti (come la Costituzione richiede), nel regolamento della Camera gli astenuti non sono computati ai fini della maggioranza nelle deliberazioni., il che significa che affinchè una proposta venga approvata è sufficiente che i voti favorevoli superino i voti contrari: gli astenuti, anche se numerosi, non si contano. La Corte Costituzionale ha salvato queste norme regolamentari con una dubbia sentenza giocata sulla competenza di ciascuna Camera a disciplinare il procedimento legislativo (art. 72). La ragione politica sottostante certamente è seria: molte leggi, approvate secondo il Regolamento del Senato (fuori dal numero legale dell’art. 64) avrebbero dovuto, altrimenti, essere dichiarate illegittime.

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