
L’Attività di formazione deve articolarsi come segue:
un livello generale, per tutti i dipendenti, afferente l’aggiornamento delle competenze, i temi dell’etica e della legalità e i codici di comportamento;
un livello specifico, per il responsabile anticorruzione, i componenti degli organismi di controllo,
i dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, che afferisce temi settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione.
Il comma 8 dell’articolo 1 stabilisce inoltre che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”, ma, ancora più rilevante è il comma 12 per cui, nell’ipotesi di un reato di corruzione commesso da personale dell’amministrazione e accertato con
sentenza passata in giudicato, si configura, per il responsabile anticorruzione, un’ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare nonché per danno erariale e all’immagine dell’ente di afferenza, salvo la prova dell’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e la previsione degli obblighi di formazione specifica e generale, nonché di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.
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