Ci perviene via e-mail l'appunto sulle consuetudini canoniche, che volentieri pubblichiamo qui sotto.
Il ContessiotoConsuetudine. La consuetudine in diritto canonico, diviene norma giuridica non in base al consenso dei sudditi (cioè i fedeli) bensì solo ed unicamente se riceve l'approvazione dell'autorità competente.
Tale approvazione può aversi se ricorrono le seguenti circostanze:
- che la consuetudine sorga in una comunità capace almeno di ricevere una legge, cioè una società perfetta (provincia ecclesiastica, diocesi, Capitolo, ordine religioso);
- che consti di un ripetuto e costante esercizio di atti liberamente compiuti, accompagnati dall'opinio iuris ac necessitatis cioè dal convincimento di compiere atti giuridicamente obbligatori;
- che non sia contraria al diritto divino;
- che sia, invece, razionale, abbia, cioè, un oggetto idoneo;
- che esista una diuturnitas cioè una protrazione per un certo periodo di tempo, di regola non inferiore ai trenta anni.
La consuetudine può essere: universale, se è in vigore in tutta la Chiesa; particolare, se è in vigore solo in determinati territori. In riferimento alla legge (scritta) può essere secundum legem (cioè conforme alla legge); contra legem (cioè contraria alla legge) e præter legem (letteralmente «al di fuori della legge»: se cioè stabilisce qualcosa di non esistente nella legge scritta).
La consuetudine, sia contra che præter legem, può essere revocata con legge o a mezzo di una consuetudine contraria; se, però, non se ne fa espressa menzione, la legge non revoca le consuetudini centenarie o immemorabili, né la legge universale revoca le consuetudini particolari
Tale approvazione può aversi se ricorrono le seguenti circostanze:
- che la consuetudine sorga in una comunità capace almeno di ricevere una legge, cioè una società perfetta (provincia ecclesiastica, diocesi, Capitolo, ordine religioso);
- che consti di un ripetuto e costante esercizio di atti liberamente compiuti, accompagnati dall'opinio iuris ac necessitatis cioè dal convincimento di compiere atti giuridicamente obbligatori;
- che non sia contraria al diritto divino;
- che sia, invece, razionale, abbia, cioè, un oggetto idoneo;
- che esista una diuturnitas cioè una protrazione per un certo periodo di tempo, di regola non inferiore ai trenta anni.
La consuetudine può essere: universale, se è in vigore in tutta la Chiesa; particolare, se è in vigore solo in determinati territori. In riferimento alla legge (scritta) può essere secundum legem (cioè conforme alla legge); contra legem (cioè contraria alla legge) e præter legem (letteralmente «al di fuori della legge»: se cioè stabilisce qualcosa di non esistente nella legge scritta).
La consuetudine, sia contra che præter legem, può essere revocata con legge o a mezzo di una consuetudine contraria; se, però, non se ne fa espressa menzione, la legge non revoca le consuetudini centenarie o immemorabili, né la legge universale revoca le consuetudini particolari
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