sabato 24 luglio 2010

Circolare Inca: riconoscimento della sordociecità quale disabilità specifica unica.

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Prot.n.96/2010                                                                                                  Roma, 15 luglio 2010



Inviamo il testo della legge 24 giugno 2010, n.107, pubblicata in G.U del 13.7.2010, n.161, che dispone nei confronti delle persone affette sia da cecità civile che da sordità il riconoscimento della sordociecità quale disabilità specifica unica.
Le indennità e le pensioni spettanti in virtù della sordociecità sono erogate in forma unificata dall'Inps.
L'unificazione dei trattamenti è rivolta anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge (14 luglio 2010) sono già titolari di pensioni e indennità relative ai riconoscimenti distinti di entrambe le minorazioni.
Per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge, l'accertamento della sordociecità viene effettuato in un unica visita dalla commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 104/92 con la presenza di entrambi gli specialisti competenti.
Per il riconoscimento della sordociecità e di conseguenza per il diritto alle indennità e pensioni non reversibili in forma unificata è necessario che gli interessati posseggano i requisiti sanitari previsti in materia di cecità civile e sordità (legge 382/1970 e legge 381/1970).
Il verbale redatto dalla suddetta commissione è sottoposto al vaglio delle competenti commissioni di verifica provinciali dell'Inps.
In caso di verifica sanitaria di soggetti già riconosciuti distintamente ciechi e sordi l'accertamento sanitario sarà effettuato con le suddette modalità.
Ritorneremo sull'argomento a seguito di specifiche indicazioni da parte dell'Inps.
Cordiali saluti

LEGGE 24 giugno 2010, n. 107  -Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche 10G0128)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge e' finalizzata al riconoscimento della sordocecita' come disabilita' specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
Definizione
1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordita' civile e di cecita' civile.
2. Le persone affette da sordocecita', cosi' come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennita' loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordita' civile e di cecita' civile. Percepiscono altresi' in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la
condizione di sordita' civile e cecita' civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano gia' titolari di distinte indennita' e prestazioni per entrambe le condizioni di sordita' civile e di cecita' civile, e' riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro gia' riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.
Art. 3
Modalita' di accertamento e valutazione della sordocecita'
1. L'accertamento della sordocecita', come definita ai sensi dell'articolo 2, e' effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilita' sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti
entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecita' civile e la sordita' civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecita' civile e di sordita' civile.



2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti gia' previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordita' civile e di cecita' civile ai fini dell'ottenimento delle indennita' gia' definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.
3. Il verbale di accertamento e' sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.
4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordita',» sono inserite le seguenti: «la sordocecita',».
5. Le modalita' di accertamento e di erogazione unificata delle indennita' e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' in occasione di eventuali revisioni programmate.
6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilita' con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, I'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), e' il seguente: «Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da  esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.».
- Il testo del comma 1 dell'articolo 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblicaamministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80, cosi' come modificato dalla presente legge, e il seguente: «Art. 6 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilita'). - 1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidita' civile, la cecita', la sordita', sordocecita', nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali a previsto un accertamento legale.».
Art. 4
Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche
1. Nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali e' stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecita', devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e' il seguente: «Art. 14 (Progetti individuali per le personedisabili). - 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonche' nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unita sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e al l'integrazione sociale, nonche' le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialita' e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalita' per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.».
Art. 5
Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche
1. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 392): Presentato dal sen. Bossoli ed altri il 7 maggio 2008. Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 10 giugno 2008, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 12ª, 14ª e della commissione per le questioni regionali. Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 22 luglio 2008; l'8, 14, 22 ottobre 2008; il 5 novembre 2008; 11, 13, 28 gennaio 2009; il 4, 18, 25 febbraio 2009; il 4, 11, 18, 25 marzo 2009; il 22 aprile 2009; il 6 maggio 2009; il 24, 30 giugno 2009; l'8, 23 luglio 2009. Nuovamente assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 10 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 12ª, 14ª e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, il 16 settembre 2009 ed approvato il 22 settembre 2009 in un Testo unificato con atti n. 550 (sen. Costa) e n. 918 (sen. Nessa ed altri).



Camera dei deputati (atto n. 2713):  Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 28 settembre 2009 con pareri delle commissioni I, V, VIII, XI, XIV e della commissione per le questioni regionali. Esaminato della XII commissione, in sede referente, l'11 novembre 2009; il 10, 17, 24 febbraio 2010; il 10 e 17 marzo 2010. Nuovamente assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 25 maggio 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, XI, XIV e della commissione per le questioni regionali.



Esaminato ed approvato il 27 maggio 2010.

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