. Opzione donna,
L’art. 1, comma 9, della L. 243/2004 prevedeva la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 per le autonome: coltivatrici dirette, commercianti e artigiane), con legge 2023 è stata resa più restrittiva; dal 2024 potranno accedere, come per il 2023, solo le lavoratrici:
a) licenziate o dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero;
b) donne con disabilità pari o oltre il 74% con accertamento dello stato di invalido civile;
c) che assistono da almeno 6 mesi persone disabili conviventi, con disabilità grave in base alla legge 104 del 1992, di primo o secondo grado di parentela solo in quest’ultimo caso per ultra 70 enni.
Il requisito anagrafico, rispetto al 2023, passa da 60 a 61 anni d’età, sempre con 35 anni di contribuzione e si riduce di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni (a 61 anni e non più 60 senza figli; 60 anni anziché 59 con un figlio e 59 anni anziché 58, con due o più figli.
Rimane come finora:
1) il calcolo della pensione interamente con il metodo contributivo con una riduzione, a 61 anni di età, di circa il 18/20% applicando i coefficienti in vigore nel 2023;
2) le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
In pratica una lavoratrice autonoma senza figli accederà a opzione donna a 62 anni e mezzo. Ma questo vale per tutte le anticipazioni, che per il principio della “cristallizzazione del diritto a pensione” si può accedere alla prestazione anche nei periodi successivi alla maturazione del diritto (requisiti + finestre) quindi anche negli anni successivi. La pensione maturata con opzione donna è pienamente cumulabile con altri redditi da lavoro al pari di qualsiasi altra pensione.
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