Riportiamo l’opinione del Garante
La Presidente della Commissione di garanzia (il Garante) sostiene di avere esaminato il documento di proclamazione della protesta e da subito, in sede di Commissione, è parso che non corrispondesse ad uno sciopero generale, ma fosse uno sciopero solo di alcune categorie, altre si erano già organizzate in ulteriori altre 20 proclamazioni di scioperi generali regionali. Pertanto non tutto il mondo del lavoro è stato chiamato a scioperare venerdì 17 novembre, risultando escluse 16 categorie del settore privato. Mancherebbe, secondo la Presidente della Commissione di garanzia degli scioperi Paola Bellocchi, il requisito della generalità.
La Presidente spiega, ancora, che gli scioperi di settore hanno una disciplina diversa, più restrittiva rispetto a quella per gli scioperi generali per i quali nel 2003 la Commissione di garanzia definì una delibera con regole più favorevoli proprio per permettere a tutti i lavoratori di esercitare il diritto di sciopero. Ad uno sciopero generale è consentita quindi la concomitanza, per far aderire tutte le categorie, ed è consentita una durata di 24 ore. Per gli scioperi di settore, i limiti sarebbero molto più stretti, massimo 4 ore per la prima azione di sciopero.
Alla Commissione non sarebbe consentito, sostiene la Presidente Bellocchi, accettare interpretazioni soggettive, altrimenti si avrebbe uno sciopero generale ogni giorno.
La disciplina normativa, come letta dalle oo.ss. che, nella serata di ieri, hanno deciso di ridurre a 4 ore lo sciopero nel comparto trasporti.
La Costituzione Italiana all’art. 40 prevede che lo sciopero è un diritto e si esercita «nell’ambito delle leggi che lo regolano».
Per contemperare da una parte il diritto del lavoratore a scioperare, dall’altro il diritto del cittadino a muoversi (entrambi sono diritti tutelati dalla Costituzione), si sancì che le sigle che dichiarano lo sciopero sono tenute comunque a garantire il servizio in alcune fasce di garanzia o attraverso contingenti di personale. Inoltre fu introdotto il cosiddetto principio della «rarefazione», cioè gli scioperi non possono essere troppo ravvicinati. Su tutto è tenuta a vigilare la Commissione di garanzia sui servizi pubblici.
Vige -ancora- una diversa regolamentazione se si è in presenza di uno sciopero generale o di uno sciopero di settore. Nel trasporto pubblico (a modo di esempio) lo sciopero è di settore e la prima indizione non può superare le quattro ore. Se invece si è in presenza di uno sciopero generale, questo può essere più lungo (di solito fino a un massimo di 24 ore).
Nel caso specifico dello sciopero del 17 Novembre, che vede governo e Cgil e Uil su fronti opposti, lo sciopero riguarda il settore pubblico e il privato, fatta eccezione per 17 settori e segmenti di servizio tra cui servizio idrico, distribuzione farmaci e logistica farmaceutica, gli appalti ferroviari...
La commissione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è convinta che si tratti di uno sciopero plurisettoriale e non “generale” e che di conseguenza debba sottostare alle regole dei singoli settori. Il che significherebbe, nel caso dei trasporti, che, in quanto prima indizione della protesta, questa potrebbe durare al massimo 4 ore.
Per Cgil e Uil l’espressione «generalità delle categorie» non può significare la totalità delle categorie pubbliche e private. Le due organizzazioni asseriscono che lo sciopero generale ha come sue caratteristiche la natura politica e la qualità dei soggetti proclamanti, cioè le confederazioni che sono rappresentative di tutte le federazioni di categoria.
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