mercoledì 20 gennaio 2021

Contessa Entellina. Quella domenica di cinquantatre anni fa (3)

                                                                 Estratti dalla 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE 

E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE 

COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968 

(Istituita con legge 30 marzo 1978, n. 96)  

segue da (Inchiesta Belice)

Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Sicilia. 

Al Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Sirica si applica la normativa generale del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37. Pertanto esso è costituito da quattro uffici: amministrativo, di ragioneria, tecnico e la sezione urbanistica. Basterà per intanto accennare a questi due ultimi. L'Ufficio tecnico ha compiti di ispezione, di vigilanza e di studio e, in attuazione delle disposizioni generali del servizio tecnico centrale, cura a richiesta del Ministro o del Provveditore, la redazione diretta o la revisione di progetti di opere pubbliche. Il capo di questo ufficio è il consulente tecnico del Provveditore ed esercita la sorveglianza sugli uffici del Genio civile, unitamente agli IspettoiS/generali del genio civile delegati a ciò dal Ministro o dal Provveditore alle Opere Pubbliche. La sezione urbanistica si occupa della promozione, della vigilanza e del coordinamento dell'attività urbanistica nella circoscrizione. Essa emana anche le direttive per la ricostruzione e le nuove costruzioni nelle zone sismiche.

Al Provveditorato si affiancano diversi organi collegiali il più importante dei quali è il Comitato tecnico amministrativo, investito di funzioni consultive: costituiscono il Comitato — presieduto dal Provveditore o, in assenza, dall'ispettore generale più anziano — quali membri permanenti, funzionari dell'amministrazione dei lavori pubblici e di altre amministrazioni. Membri aggiunti del Comitato sono, istituzionalmente, il Provveditore agli studi ed i sovrintendenti ai monumenti, antichità e belle arti, che intervengono quando il Comitato deve trattare argomenti di loro interesse. Il Provveditore può inoltre far intervenire di volta in volta alle adunanze, per la trattazione di speciali problemi, in qualità di esperti, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. Per quanto riguarda i quorum richiesti per la validità delle adunanze e delle deliberazioni, sono necessari rispettivamente la presenza della maggioranza assoluta dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dedf presenti. Tuttavia per il Comitato tecnico amministrativo siciliano è prevista una composizione ridotta, potendo esso, in base all'articolo 5 del regio decreto4egge 7 luglio 1925, n. 1173, essere costituito dai soli membri residenti nella sede, ivi compreso un esperto della materia trattata. La competenza consultiva del Comitato tecnico amministrativo riguarda le opere i cui progetti, di massima ed esecutivi siano di importo compreso tra i 100 e i 500 milioni; tuttavia il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale siciliano conserva una particolare competenza consultiva nelle materie speciali attribuite, senza limiti di valore, alla competenza del Provveditorato stesso. Nell'opera di ricostruzione della Valle del Belice il Provveditorato ha provveduto esclusivamente ai primi interventi, con particolare riguardo all'acquisto, alla installazione e alla manutenzione dei ricoveri provvisori ed alle relative urbanizzazioni: dopodiché i compiti istituzionali di questo ufficio sono stati trasferiti in capo all'Ispettorato generale per le zone terremotate. 

Ispettorato generale per le zone terremotate. 

Per completare il quadro della struttura e dei compiti degli organi preposti alla ricostruzione, converrà ora prendere in considerazione l'Ispettorato generale per le zone terremotate. In base all'articolo 16 della legge n. 241 l'Ispettorato « provvede all'approvazione dei progetti di qualsiasi importo... all'impegno di spesa, all'appalto, alla gestione tecnico-amministrativa delle opere stesse, dei servizi e delle forniture relative... alla concessione ed alla liquidazione ad enti e privati dei contributi previsti dall'articolo 3 ».

Praticamente, quindi, ogni decisione tecnico-amministrativa si sposta presso l'organo decentrato che viene abilitato a porre in essere in proprio ogni specie di atti, (Si pensi alla facoltà attribuita all'Ispettore di avvalersi, sul piano operativo, per l'esecuzione delle opere, o anche di singole opere, del sistema della concessione ad enti pubblici, e sul piano organizzativo interno, all'ampia facoltà ad esso concessa, sia pure « entro i limiti del contingente e col trattamento economico da determinare con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per il Tesoro per la spesa annua non superiore a lire 250 milioni », di assumere personale a contratto privato). Sotto il profilo strutturale, l'Ispettorato presenta indubbie, profonde analogie con il Provveditorato regionale alle OO.PP. Infatti l'articolo 18 della legge 241 stabilisce che per tutto quanto concerne il funzionamento dell'Ispettorato generale e la gestione delle opere rientranti nella sua competenza valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per i provveditorati alle opere pubbliche. Altri aspetti utili per definire struttura e posizione dell'Ispettorato sono poi l'appartenenza di diritto del suo responsabile al Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Comitato tecnico-amministrativo, costituito presso l'Ispettorato stesso, il cui parere, in base all'articolo 17 della legge n. 241 « nella materia di competenza dell'Ispettorato sostituisce quello di qualsiasi organo ». Da notare che tale Comitato ripropone, infatti, quella logica centralistica alla quale si uniforma tutta la legge, essendo composto da membri dell'Amministrazione dello Stato cui si affiancano, ma solo per assistere alle riunioni, quattro rappresentanti della Regione Siciliana appartenenti, rispettivamente agli Aspresentanti della Regione Siciliana appartenenti rispettivamente agli Assessorati dei lavori pubblici, dell'agricoltura, degli enti locali e della sanità. E' interessante notare che il Comitato è presieduto dal Provveditore alle OO.PP. di Palermo; di esso fa semplicemente parte il Capo dell'Ispettorato generale (al contrario di quanto avviene per gli analoghi Comitati presso i Provveditorati regionali, laddove presidente è il Provveditore, capo dell'organo cui il Comitato si affianca). La ratio di questa disposizione deve probabilmente ricercarsi nella volontà del legislatore di dissociare, per quanto possibile, l'attività di consulenza da quella di amministrazione attiva, mediante la creazione di un Comitato, per così dire, più « esterno ». Pare infatti che la presidenza affidata al Provveditore intenda dare risalto come « attore » dell'attività consultiva ad un soggetto che rispetto all'Amministrazione centrale gode di un grado di autonomia minore di quello attribuito al Capo dell'Ispettorato. Inoltre si deve ricordare che le stesse procedure per la erogazione dei contributi finalizzati alla ricostruzione degli immobili appartenenti a privati sono state totalmente demandate all'Ispettorato, restando ai Comuni solo il potere di certificare la proprietà e la destinazione degli immobili e la consistenza numerica dei vani prima del terremoto (sulla base dei risultati ottenuti nel Belice seguendo questa procedura, dopo il terremoto del Friuli sì è preferito mutare radicalmente indirizzo).

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