giovedì 10 novembre 2016

Storie di Sicilia. Dai malèfici alla scienza del terzo millennio

STORIA DI SICILIA
Stato giuridico del "villano"

Nelle pergamene siciliane dei secoli XI e XII (dominazione Normanna) cn a vce platia, da platejon che vale tavola, platea, s'intendono gli elenchi nominativi dei servi e dei villani di una data terra (o casale), di proprietà della Monarchia (normanna) e da questa concessi a chiese, monasteri, vescovadi e feudatari privati, amici del monarca.
Da questi elenchi si ricava il carico degli iscritti, variabile da luogo a luogo, secondo la fertilità della terra, l'animo dei signori, la precedente sussistenza nei luoghi di residenti musulmani.  Musulmani che in Sicilia permarranno fino agli stermini posti in essere nel XIII secolo dallo Svevo Federico II.

Il villano era una persona sottoposta alle  angarie e diete (giornate di lavoro gratis) e parangarie (giornate di lavoro con bovi e bestie da soma).
In un diploma di Re Ruggero del 1133 i villani, a titolo di angaria, dovevano fornire dietas, cioè giornate di lavoro in seminando, zappuliando et maisando, termini agrari che si conservano ancora vivi ed usati nel linguaggio dei paesi interni dell'isola.

In pratica con l'arrivo dei "cristiani" normanni sorge ( forse viene ripristinata) la classe sociale dei "villani" che stava fra gli schiavi e la gente dei villaggi (casali), detti questi burgenses, gli antichi burgisioi del periodo bizantino.

I villani, nonostante lo stato servile, avevano una certa ma ridotta personalità giuridica e potevano testimoniare contro i burgenses, non contro nobili-feudatari e possedere e disporre di beni; al signore di riferimento  oltre alle diete dovevano corrispondere un tributo peridico in denaro o in derrate agricole.

Nella stessa posizione giuridica dei "villani" stavano i "rendabili". Erano sostanzialmente dei villani che per sottrarsi alle vessazioni del loro Signore avevano tentato -con successo- la fuga dalle contrade del loro padrone e in terre lontane nell'isola chiedevano asilo presso un altro Signore, verso il quale si obbligavano, come "villani", a prestare un certo numero di giornate annue di lavoro per avere possibilità di permanere nel nuovo territorio feudale ed ottenere un tetto e pane.  

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