domenica 10 aprile 2016

Flash sulla nostra Storia

Il tavolo rovesciato

Sin da ragazzo mi sono chiesto perchè mai la povera gente, i contadini poveri soprattutto, avesse l'abitudine e coltivasse antiche tradizioni di portare a casa delle persone influenti del paese e regalare il primo paniere di frutta raccolto nel "loco"; non solo, di offrire il primo e più grasso galletto allevato nel pollaio.
Erano le famiglie più povere che coltivavano questi costumi, proprio loro che erano bisognose di essere aiutate.

Vediamo di capire come il modo di articolarsi della società
influisca (anche oltre la sua vigenza) sui comportamenti della 
gente. 
Lo faremo pigliando spunto dall'Ordinamento di 
abrogazione del feudalesimo (1812)


«Non ci saranno più feudi, e tutte le Terre si possederanno in Sicilia come in allodi … Cesseranno ancora le giurisdizioni e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, rilevj, devoluzioni al fisco ed ogni altro peso inerente ai feudi…».

L’articolo XI delle “basi” della Costituzione siciliana del 1812 chiuse la lunga stagione di un istituto giuridico che condizionò profondamente, dal momento dell’insediamento normanno, la storia politica, sociale ed economica del Regno di Sicilia.
Una determinazione quella portata avanti dal governo borbonico di allora -sospinto dalla presenza di forze militari inglesi presenti nell'isola- che travolse un caposaldo politico e istituzionale della struttura costituzionale del Regno di Sicilia  e segnò  l’inversione culturale delle posizioni dell’aristocrazia nei confronti di quei principi che erano considerati fondamentali per l’esistenza stessa di una società articolata su ceti.
Se il ceto nobiliare perdeva la guida che “ope legis” le spettava della società, chi è subentrato ad esso in quell’alba dell’Ottocento ?

Il Parlamento siciliano votò quell’affermazione di principio, ma fu il governo borbonico che disegnò il percorso attuativo con il decreto «Della feudalità diritti e pesi feudali».

L’articolo 1 del capitolo I del decreto ribadì che «gli abitanti di qualunque comune saranno considerati di ugual diritto, e condizione, e tutte le popolazioni del Regno saranno governate colla stessa legge comune del Regno».
Questo principio smantella tutta la complessa impalcatura giurisdizionale sulla quale si reggeva il governo del “feudo”: l’articolo 2 del capitolo primo statuì che «cesseranno tutte le giurisdizioni baronali» con la conseguente abolizione dell’esercizio del mero e misto imperio;
l’articolo 3 prevedeva che i baroni non fossero più responsabili della tenuta dell’ordine pubblico nei loro feudi;
l’articolo 4, infine, destrutturò tutto il governo amministrativo dei comuni posti sotto la giurisdizione baronale, deliberando che «cesseranno in conseguenza ne’ baroni gli uffizi
-di maestro-Notaro di corte,
- di bajulo,
- di catapano,
-ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile».

La deliberazione del parlamento e il susseguente decreto attuativo chiusero un conflitto apertosi negli anni ’80 del ‘700 con il viceré Caracciolo e proseguito con alterne fortune per trent’anni sino al 1812.

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Il complesso normativo con il quale si smantella la struttura giuridico-istituzionale sulla quale si reggeva il governo della Contessa feudale dalla fine del Quattrocento al 1812 (anno della fine del feudalesimo) era ispirato alla divisione per classi (definiti "ceti" della società). 

Il comma 2 del capitolo II del decreto gvernativo prevede che «le angherie e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile, restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali, e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore». 

Non solo si aboliscono i servizi obbligatori che devono essere forniti al barone ma, soprattutto, si rompono tutti i monopoli che garantiscono una posizione dominante al signore feudale e si apre il sistema economico alla concorrenza. Infatti il comma 3 prevede che «sono ugualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti, o mulini, fuori che in quelli dell’ in avanti barone, di non cuocere pane, se non ne’ forni dello stesso, di non condursi altrove, che non ne’ di lui alberghi fondachi, ed osterie; i diritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo, che nella taverna baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa signorile, e forza baronale». 

Gli effetti delle predette norme furono dirompenti (avrebbero dovuto essere dirompenti)  sugli assetti delle comunità e diedero origine a complessi e annosi contenziosi presso il giudice ordinario. Non però da parte dell'intera comunità. Gli appartenenti dell'ex ceto de "civili" che colsero la portata della "riforma" puntarono  ad occupare gli "spazi vuoti" creatisi nella società. Il conflitto fu alimentato dalla clausola di salvaguardia inserita nel comma 4 del predetto capitolo II con la quale si prevede la possibilità di compensazioni sui predetti diritti signorili «qualora siano provenienti da una convenzione corrispettiva tra li baroni e comune, o singoli, o da un giudicato».

Chi, dalla riforma, non ottenne benefici furono i ceti "subalterni".
Con la legge 12 dicembre 1816, il governo borbonico attivò processi amministrativi grazie ai quali si demolì una società strutturata per ceti e si costruì una classe dirigente nuova, per il tramite delle liste degli eleggibili selezionati in base al censo, alla quale si affidò l’autogoverno dei comuni. 
I Borbone, pur rifiutandosi di concedere spazi di rappresentanza politica alla società dopo la restaurazione del 1815, attivarono comunque un processo di trasformazione del governo degli enti locali assicurando una amministrazione civile efficiente e soggetta a regole uniformi per tutto il Regno.
In quella fase storica non fu un processo da poco.

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