mercoledì 20 novembre 2013

Commento Anci all'art. 2 della legge n. 125/2013, di conversione del decreto legge n. 101/2013.

ART. 2.
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCESSO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI ASSORBIMENTO DELLE ECCEDENZE E POTENZIAMENTO DELLA REVISIONE DELLA SPESA ANCHE IN MATERIA DI PERSONALE
Dichiarazione di eccedenza e pensionamento del personale
Per effetto delle nuove previsioni di legge, nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall’articolo 2, c. 14, del decreto-legge n. 95/2012 – ossia per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione - le disposizioni previste dall’articolo 2, c. 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, c. 2, del d. lgs n. 165/2001 (e quindi anche agli EE.LL.).

Il citato art. 2, c. 11, lett. a) del dl n. 95/2012 prevede l’ applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ossia prima della c.detta riforma Fornero, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.
Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, c. 11, del decreto-legge n. 112/2008, (vale a dire la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro).
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, per il personale:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011, il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, c. 22 e 23, del decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011, in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011; 6
Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, c. 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall’articolo in commento (c. 3).
L’articolo 14, c. 7 prevede che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, c.11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. (c.1, lett. b)).
Con una disposizione di carattere interpretativo, il legislatore chiarisce che l’articolo 2, c. 11, lett. a) del decreto-legge n. 95/2012, si interpreta nel senso che l’amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione (c.6).
Applicazione della riforma pensionistica nella PA
Con due disposizioni di carattere interpretativo viene chiarita la portata applicativa della riforma pensionistica attuata con il dl n. 201/2011 nei confronti dei pubblici dipendenti.
In particolare, si chiarisce che l’art. 24, c. 3, primo periodo, del dl n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24. (c.4).
Si chiarisce altresì che l’art. 24, c. 4, secondo periodo, del dl n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. (c.5).
Conto annuale del Personale
 
A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di conto annuale del personale (c.10).
A decorrere dal 1° gennaio 2014, viene sostituito l’art. 60, comma 3 del dlgs n. 165/2001, per cui gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, sono tenute. a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell’economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. (c.11).
 
Requisiti professionali dei dirigenti a termine
 
La norma interviene con una integrazione all’articolo 19, c. 6, del dlgs n. 165/2001, specificando che la formazione universitaria richiesta per i dirigenti da assumere a tempo determinato non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (8 –quater).

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