venerdì 13 febbraio 2026

Una nuova pagina (1)

Vivere nell’Unione Europea

 Il blog incuriosisce lettori di varia formazione e orientamento. Non possiamo non accogliere il suggerimento, pertanto, di curare -pure con apporti di amici finora esterni al blog- una pagina sul “diritto” che comprenda riflessioni, commenti e modalità  di fruizione sulla legislazione vigente nel nostro Paese, con particolare attenzione al mondo agricolo e alla legislazione UE.

L'articolo 834 del codice civile,
così recita: "Nessuno può essere
privato in tutto o in parte dei beni
di sua proprietà se non per causa
di pubblico interesse, legalmente
dichiarata, e contro il pagamento
di una giusta indennità. Le norme
relative all'espropriazione per
causa di pubblico interesse sono
determinate da leggi speciali". 


Cogliamo l’occasione per ricordare che, come da sempre, il blog e’ aperto ad apporti e rilievi che, in spirito di ampliamento di opinioni, dovessero essere dissonanti dalla linea culturale del conduttore e dei collaboratori. Detto in altre parole e’ ammesso dissentire (argomentando).

= = =L’espropriazione per pubblica utilità.

 Enzo ci segnala di avere ricevuto una nota di espropriazione di una porzione di terreno ereditato dal padre per presunte esigenze di pubblico interesse da parte di un Comune limitrofo a Contessa Entellina. Dopo averne parlato con lui abbiamo concordato che per alcune pagine proveremo a sviscerare l’intera materia vigente in Italia.

L’espropriazione per pubblica utilità è una potestà attribuita allo Stato (..talvolta alla Regione ed enti locali ) di sacrificare, nell’interesse della collettività e a beneficio di pubbliche amministrazioni o di privati, e contro indennizzo, determinati beni dei cittadini.

  Quali le fondamenta? La potestà di esproprio da parte dello Stato ha carattere eccezionale; essa non può essere esercitata se non in casi in cui una legge la preveda. Il fondamento del potere di esproprio va individuato nell’art. 42 Cost., il quale dichiara che l’espropriazione può avere luogo “nei casi preveduti dalla legge”, non consente il concreto esercizio da parte di qualsiasi organo dello Stato, ma esige che la legge ordinaria determini da quale organo possa essere esercitato e in vista di quali interessi. L’interesse pubblico deve essere specificato dal legislatore ordinario, in rapporto a determinate categorie di utilità. Alcune di queste sono già riconosciute  dalla Costituzione: per esempio, gli artt. 43 e 44  che prevedono l’uno l’espropriazione di aziende industriali  di preminente interesse generale attinenti a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia e a situazioni di monopolio, e l’altro l’espropriazione dei terreni posseduti al di là dei limiti di estensione consentiti alle proprietà terriere  private. Appunto in parziale attuazione dell’art. 44 Cost. sono state emanate le  leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, 841, in base alle quali si è provveduto all’espropriazione di terreni in favore di speciali enti di colonizzazione fondiaria, al fine di trasformazione e di distribuzione ai contadini, mentre in attuazione dell’art. 43 Cost. e’ stata emanata la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in base alla quale si è provveduto all’espropriazione  in favore dell’Enel  (ente di Stato) delle aziende destinate  alla produzione e vendita  dell’energia elettrica.  Il caso più diffuso e conosciuto  di esproprio per pubblico interesse  è quello dell’espropriazione  di beni immobili  a favore di soggetti pubblici  o privati, preordinata  alla realizzazione di opere di pubblica utilità.

La  legge fondamentale e attuale in Italia per l'esproprio di pubblica utilità è iTesto Unico Espropri - D.P.R. n. 327 del 2001. Esso disciplina in modo uniforme il procedimento, inclusi il vincolo preordinato, la dichiarazione di pubblica utilità e la determinazione dell'indennità. Questo decreto ha sostituito la precedente normativa, tra cui la storica Legge n. 2359 del 25 giugno 1865.


Nessun commento:

Posta un commento