martedì 27 agosto 2024

Agricoltura. In ottica giuridica, economica e sociale (8)

 Il Registro delle Imprese

Gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici in conformità all'art. 2 d.lgs n. 228/2001 hanno l'obbligo di iscrizione nella sezione speciale  del registro delle imprese di cui all'art. 2188 Cod. Civ.  

  A loro volta le società di capitale, le cooperative e le società in nome collettivo (art, 2200 Cod.Civ.) non vengono iscritte nella sezione degli imprenditori agricoli.

  Ai sensi della legge 77 del 1977 sono, comunque, esonerati dall'iscrizione alla Camera di Commercio quegli imprenditori agricoli  che rientrano nei limiti del regime di esonero dagli adempimenti Iva (ossia coloro che non raggiungono il volume di affari di Euro 7.000,oo). E però, devono essere iscritti alla Camera di Commercio coloro che nell'attività agricola intendono ottenere  il carburante agevolato tramite il servizio UMA.

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