Il regime Iva in agricoltura
-Il Produttore agricolo ordinario,
-il Produttore agricolo professionale,
-il Coltivatore diretto,
che svolge, ciascuno nella propria azienda, attività produttiva con carattere di continuità pluriennale fa scattare nell’Ordinamento italiano l’obbligo di attenersi alla previsione fiscale di cui all’art. 9 della Direttiva del 2006/112CE, riportate nell’Ordinamento italiano nel decreto 633/1972.
= In pratica chi esercita con carattere di continuità pluriennale attività in proprio in campo agricolo deve sempre munirsi della partita Iva.
=L’ordinamento prevede ancora che ove l’attività sia svolta entro margini e giro d’affari limitati si viene esonerati dalla quasi generalità’ degli adempimenti, salvo quello della conservazione delle fatture di acquisto.
Fino a €. 7.000,00 di volume d’affari annui -infatti- non occorre impiantare i prescritti sistemi contabili ne’ adempiere ad alcun periodico versamento iva, fermo restando -come ricordato- l’onere di dotarsi della partita Iva e di curare la conservazione delle fatture di acquisto. Dal momento in cui dovesse -però- in un determinato periodo dell’anno superare il volume di affari di €. 7000,00, quell’operatore deve dispiegare tutti gli adempimenti prescritti. In pratica deve allinearsi al prescritto sistema contabile dotandosi di registri e calcolare gli eventuali importi periodici da versare al fisco.
(Segue)
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