venerdì 12 aprile 2024

Cardinali e vescovi romani a Piana degli Albanesi (II)

 Ci piace riportare un breve stralcio a sfondo storico di un lungo testo pubblicato dal portale Jemi.it, curato dall’Associazione Culturale Italo Greco Albanese (ACIGA) dell’Eparchia di Lungro 


Il Rito Greco-Bizantino e gli albanesi in Italia

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La giurisdizione religiosa sugli albanesi d’Italia

… “In questo clima l’Arcivescovo di Ocrida nomina Pafnuzio metropolita d’Italia. Una volta nominato lo invia dal Papa, il quale aveva la giurisdizione su tutta l’Italia, affinchè comandasse agli albanesi d’Italia di obbedire a Pafnuzio. Il Papa Giulio III accettò l’invito, nominò Pafnuzio Arcivescovo di Agrigento ed in un Breve che gli consegnò affermava che il nuovo metropolita poteva liberamente esercitare il suo ministero e che nessuno doveva impedirglielo. In pratica le attività che poteva svolgere Pafnuzio erano la celebrazione, l’amministrazione dei sacramenti secondo i riti, i costumi, le tradizioni e le osservanze della Chiesa Orientale, con l’unico limite di non generare il pericolo negli animi e di non derogare dalla rettitudine ecclesiastica. Questo caso esprime una situazione di comunione tra due tradizioni ecclesiali che vivono integrate sullo stesso territorio in pieno accordo gerarchico. Prima di Pafnuzio il metropolita per gli albanesi d’Italia fu Giacomo, che visse fino al 1543, il secondo fu Pafnuzio, che come si è detto fu nominato direttamente dall’arcivescovo di Ocrida, e che morì nel 1566; poi venne Timoteo, già vescovo di Corizza; infine Acacio Casnesio, ultimo metropolita di Agrigento, ma che di fatto non potè mai esercitare le sue prerogative. Tale situazione, che si basava sullo spirito di unione stabilito a Firenze, rese possibile l’emanazione di alcune decisioni papali. Il documento più esplicito è il Breve di Leone X “Accepimus nuper” del 18 maggio 1521. In questo documento il papa confermava il libero esercizio delle proprie tradizioni per tutti i fedeli di rito greco, permetteva la celebrazione dei sacramenti per i fedeli orientali anche nel territorio di un vescovo latino ed imponeva ai vescovi latini di avere un vicario generale orientale in caso di presenza di fedeli orientali nei territori sottoposti alla loro cura spirituale. Nulla mutò fino al Concilio di Trento”.

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