domenica 28 gennaio 2024

Il Regno di Sicilia. Dal XIV al XVI secolo (7)

Dal Vespro siciliano ai Peralta-Cardona 

Il Regime feudale, riformulato da Federico III, escluse con le 35/costitutiones Regales qualsiasi ruolo per le città demaniali la cui dipendenza faceva direttamente riferimento alla Corte Regia, escludendo per i baroni qualsiasi loro  ingerenza nella elezione dei giudici, dei giurati e degli altri ufficiali cittadini.

Il regime imposto dal re aragonese nel capitolo XXVIII delle Constitutiones Regales recita “volendo che i conti, i baroni, e i nobili possessori di contee, baronie e feudi possano godere  più a lungo del solito delle loro contee, delle loro baronie e dei loro feudi e che in caso di necessità possano servirsene senza ledere però i reali diritti” si autorizza il libero commercio dei feudi mediante vendita, donazione e pignorazione come pure mediante permutazione e lascito testamentario, senza obbligo di chiedere autorizzazione al sovrano.  

 Si trattò di una norma innovativa del diritto feudale del tempo e anticipava di secoli la facoltà di liberamente disporre delle concessioni feudali.

La monarchia di Federico III mantenne pero' a sé il diritto di prelazione, secondo queste prescrizioni:

===che una volta convenute le condizioni di compravendita, le parti ne dessero comunicazione al re al fine dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione.

===che l’acquirente non fosse una istituzione ecclesiastica ne’ un barone o feudatario già ricco.

===che l’acquirente prestasse immediato giuramento di fedeltà al monarca.

===che all’erario fosse devoluta la decima del prezzo di acquisto.

 Ciò che emerge, comunque, dall’assetto e dalla riforma varata da Federico III e’ che in realtà i vari baroni vendevano o acquistavano fra loro solamente la “concessione” dei feudi, non la proprietà che restava sempre e comunque demanio regio.

(Segue)

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