lunedì 25 luglio 2022

La legge e il cittadino. Solamente qualcosa sulle tante che si dovrebbero conoscere

  (13)   

  Sulle multe stradali.

I punti della patente

Dopo la prima multa stradale di cui ci siamo occupati nelle pagine precedenti, non è infrequente che ne arrivi ancora un'altra, peraltro più "salata". Capita quando la multa comporta anche la decurtazione dei punti della patente e non è stata possibile la "notifica" immediata al proprietario o conducente dell'auto.

Il proprietario dell'auto ha l'obbligo, nella circostanza, di fornire alla Polizia i dati dell'effettivo conducente. Infatti la detrazione dei "punti" va fatta al conducente.

E' bene fare la comunicazione anche quando il trasgressore è lo stesso proprietario dell'auto. L'ulteriore sanzione amministrativa va, infatti, da €. 290 a €. 1.166. Fare questo tipo di comunicazione è un obbligo.

Se il conducente è lo stesso proprietario dell'autoveicolo, per questi si pone la decisione:

--comunicare i dati della propria patente (e subire il taglio dei punti);

--non inviare i dati ed attendere l'arrivo della seconda multa.

La Cassazione ha sostenuto che è valida ragione quella di non comunicare i dati se il proprietario, a distanza di tempo, non ricorda a chi ha prestato l'auto. Ciò può avvenire anche nel caso in cui all'interno della famiglia del proprietario capita che i conducenti possano essere altri, oltre all'intestatario (figli ...). Oppure quando un'auto aziendale viene usata, alternativamente, da più dipendenti. In queste circostanze la "comunicazione" va sempre fatta "evidenziando" però l'impossibilità di ricordare chi fosse alla guida.

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