Riteniamo utile riportare il testo della "Circolare Brunetta" circa l'uso delle mascherine negli ambiti degli uffici pubblici (mascherina Ffp2 anche dopo l’1 maggio).
In tutti gli altri luoghi di lavoro (aziende private) è previsto che saranno i protocolli stipulati tra aziende e sindacati a stabilire le nuove regole sull’uso delle mascherine.
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Il Ministro per la pubblica amministrazione
Alle amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165
Circolare n. 1/2022
Oggetto: indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie.
Con l’ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove
prescrizioni in ordine all’utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1°
maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24
marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
In particolare, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato
raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale.
Nondimeno, si ritiene necessario fornire, con la presente circolare, alcune indicazioni di
carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di
lavoro pubblici.
Si è dell’avviso, infatti, che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di
lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle
concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
dei propri dipendenti.
Si riportano, di seguito, alcuni esempi (non esaustivi) sull’uso delle mascherine (FFP2):
UTILIZZO RACCOMANDATO:
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di
altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori,
anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni,
code per l’ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel
medesimo ambiente;
UTILIZZO NON NECESSARIO
- in caso di attività svolta all’aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si
mantenga una distanza interpersonale congrua;
Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle
esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione
del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate,
anche a livello locale, dalle competenti autorità.
Roma, 29 aprile 2022
On. Prof. Renato Brunetta