Profili giuridici e sociali che ci proponiamo di approfondire in un prossimo futuro, con occhio alla situazione di Contessa E..
La riforma agraria in Sicilia (di cui alla legge 104 del 27 dicembre 1950) approcciata sotto un profilo tecnico giuridico enunciava in quegli anni del secondo dopo guerra l’obbligo per i proprietari (che allora erano in realtà i latifondisti), i cui fondi (superiori a cento ettari) rientrassero nelle zone dei piani generali di bonifica redatti dalla Regione attraverso suoi enti, di presentare autonomi piani di bonifica ai sensi del decreto regio 215 del 1933, entro i 60 giorni dalla promulgazione della legge.
Dopo tali termini, sarebbero stati gli stessi consorzi e l’Eras ad approntare i piani. Il proprietario poteva inoltre decidere di offrire spontaneamente all’ente la quota da conferire, ricordando che il limite massimo di proprietà che ciascuno poteva continuare a possedere era solo 200 ettari.
I terreni così acquisiti dalla Regione potevano successivamente essere assegnati per sorteggio ai contadini, che dovevano figurare in uno specifico elenco redatto ex legis.
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