giovedì 29 luglio 2021

Contessa Entellina. Il Consiglio Comunale già convocato nei giorni scorsi ha aggiornato i lavori a domani

La seduta consiliare prevista per i giorni scorsi non si è tenuta. Da quanto abbiamo potuto capire il Comune ha ancora da definire la documentazione relativa all'imminente scadenza  per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti in materia di TARI. Materia tutta che risulta prorogata al 31.07.2021 dal D.L. 30 giugno 2021, n. 99.

Molti Enti nell’approvazione del nuovo sistema tariffario disegnato da ARERA stanno attraversando più di qualche difficoltà.

E' inutile dire che l'iter normativo e le decisioni assunte dai Consigli Comunali coinvolgono tutti i cittadini in quanto utenti dei Servizi di Raccolta Rifiuti.

Sulla scorta delle circolari conosciute tracciamo di seguito i tanti intoppi su cui il Consiglio Comunale è chiamato a pronunciarsi.

===

L’elaborazione del Piano Economico Finanziario ( PEF) va fatta in aderenza alla Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF con cui l’autorità adotta il MTR (Metodo Tariffario dei Rifiuti) per gli anni 2020-2021.

La deliberazione ora ricordata modifica il DPR n. 158/1999 circa la redazione dei costi del PEF nella fase iniziale, che porta poi all’approvazione delle tariffe, mentre ha lasciato inalterate, per ora, le modalità di elaborazione e simulazione delle tariffe. 

Se in prima i costi da inserire nel PEF erano quelli della fattura dell'anno precedente o previsionali per l’anno per cui si andava a costruire il PEF, la deliberazione n. 443/2019 scardina questa modalità in quanto i costi da inserire nel PEF devono provenire da fonti contabili certe ed obbligatorie, dunque dal bilancio consuntivo.


Semplificando, per il PEF 2021, i costi da considerare sono quelli da bilancio consuntivo dell’anno 2019.

Importanti novità riguardano anche:

  • i soggetti coinvolti nella redazione del PEF
  • l’introduzione del limite di crescita alle tariffe rispetto a quelle applicate l’anno precedente (in ciascun anno il totale delle entrate tariffarie di riferimento non può superare il limite massimo alla variazione annuale imposto)
  • la riclassificazione dei costi (tra variabili e fissi) se si eccede il 20% della tariffa variabile sempre rispetto all’anno precedente, trasferendoli sui fissi.

Oltre alla deliberazione n. 443/2019 esistono numerosi riferimenti normativi che in questa sede non ricordiamo.


Cosa deve -detto in breve- fare il Comune entro il 31 luglio 2021 ?

L’Ente deve redigere obbligatoriamente il Piano Economico Finanziario e Tariffario TARI, quindi deve produrre una documentazione specifica da inviare all’Autorità di regolazione (ARERA) entro 30 giorni dalla determinazione del PEF e delle tariffe.

Deve riscostruire i costi sostenuti secondo le proprie fonti contabili.

La scadenza per la compilazione e la validazione del piano finanziario, nonché l’approvazione delle tariffe da parte dei Comuni, è fissato al 31 luglio 2021 (termine che coincide con la data di approvazione dei bilanci).

Come anticipato i costi da inserire nel PEF devono essere ricavati dal bilancio consuntivo dell’Ente per i costi che il comune sostiene direttamente, mentre vanno richiesti al gestore per il servizio in appalto.
In particolare per il PEF 2021 è necessario avere:

  1. dati dell’Ente (informazioni di carattere generale);
  2. costi 2017: una volta rivalutati, sono finalizzati al calcolo dei conguagli - con evidenziazione separata dell’iva (è necessario considerare i costi da rendiconto della gestione ed indicare anche i capitoli del bilancio da cui vengono ricavati);
  3. costi 2019finalizzati all’attualizzazione per inserirli effettivamente nel Piano economico finanziario (MTR – metodo tariffario rifiuti) - con evidenziazione separata dell’iva – (è necessario considerare i costi da rendiconto della gestione ed indicare anche i capitoli del bilancio da cui vengono ricavati);
  4. Calcoli IVA gestore. Considerato che per l’Ente l’iva è un costo, è necessario analizzare, sempre partendo dai rendiconti della gestione 2017 e 2019, gli importi corrisposti al gestore, valorizzando separatamente l’iva e suddividendoli tra costi fissi e costi variabili.
  5. valorizzare quelle che il MTR definisce come Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (che non influiscono sul limite di crescita tariffario, bensì sulla riduzione del ruolo) e che vanno detratte, quindi, a valle del PEF:

Tra le altre voci, è importante rintracciare anche i PROVENTI E RICAVI se la vendita di materiali ed energia è gestita direttamente dal comune (ad esempio: vendita di ferro, carta ecc…).

Si tratta di ciò che l’Autorità definisce come AR e AR CONAI.

I costi e i ricavi che entrano a far parte del PEF non devono essere ovviamente duplicati.

Il PEF 2021, oltre i costi indicati, deve riportare le relative rate di conguaglio RC residue del PEF 2020 (sia di parte fissa che variabile: RCtv - Componente a conguaglio relativa ai costi variabili e RCtf - Componente a conguaglio relativa ai costi fissi).

È doveroso ribadire che Arera, consapevole che con l’introduzione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) avrebbe creato disequilibri e disallineamenti, proprio per i cambiamenti rispetto al DPR 158/1999, precedentemente applicato (come indicato nella sintesi normativa), ha introdotto le componenti a conguaglio per equilibrare i dati di costo, anche in considerazione del fatto che i costi sostenuti nell’anno “a” saranno effettivamente recuperati nell’anno +2.

Anche per l’anno 2021 la base per determinare il conguaglio rimane l’anno 2017.

Vanno, pertanto recuperati i costi da rendiconto della gestione 2017, attualizzati al 2018 e 2019, riclassificati secondo il nuovo MTR Arera e confrontati con il PEF deliberato 2019 (motivo per cui è richiesto).

La differenza, suddivisa ovviamente tra costi variabili e costi fissi, moltiplicata per i coefficienti di gradualità (y1, y2 e y3 determinati in riferimento alle valutazioni della % di raccolta differenziata, preparazione al riutilizzo e riciclo dei rifiuti e alla qualità del servizio) concorre alla determinazione effettiva dei valori di conguaglio.

Nessun commento:

Posta un commento