venerdì 5 febbraio 2021

Contessa Entellina. Quella domenica di cinquantatre anni fa (7)

 Estratti dalla

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE 

E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE 

COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968 

(Istituita con legge 30 marzo 1978, n. 96)  

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CAPITOLO III 

I PRIMI INTERVENTI DOPO IL TERREMOTO LA REALIZZAZIONE DELLE BARACCHE

 Premessa. 

Questo capitolo tratta esclusivamente delle vicende attinenti alla realizzazione dei ricoveri provvisori cioè delle baraccopoli. Si ricorda che il procedimento per la loro installazione ha interessato i seguenti organi statali: 

a) il Genio Civile, che ha provveduto, su proposta dei sindaci, alla scelta delle aree per le baraccopoli;

b) il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Palermo, che ha avuto il compito di acquisire le aree, di acquistare e di installare le baracche nonché di provvedere alla corresponsione delle relative indennità di esproprio ed alla predisposizione dei baraccamenti, su proposta dei sindaci dei Comuni interessati, di locali per esercizi pubblici e per attività economiche; 

c) l'Ufficio tecnico erariale, che ha determinato la misura dell'indennità di esproprio. 

Le disposizioni di legge. 

Nel gennaio del 1968 l'intervento della Pubblica Amministrazione in dipendenza di calamità pubbliche era disciplinato, sostanzialmente, dal regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 «Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura ») e dal decreto legislativo 12 aprile 1968, n.o 1010 (« Autorizzazione al Ministero dei Lavori Pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di caràttere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi »). 

In particolare l'articolo 1 del decreto legislativo n. 1010 autorizzava il Ministero dei Lavori Pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi quali scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali. 

Tali lavori possono riguardare: 

a) puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità; 

b) ripristino provvisorio del transito; 

c) ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche, limitatamente: quelle indispensabili alla salvaguardia dell'igiene pubblica; 

d) costruzione di ricoveri per le persone non abbienti rimaste senza tetto. 

Infine è rilevante ricordare che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 240, così dispone: « I poteri e le facoltà spettanti al Ministro per i Lavori Pubblici per i servizi di pronto soccorso in caso di calamità naturali in base al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389... sono demandati... ai Provveditorati alle opere pubbliche... sempre che il Ministro dei Lavori Pubblici non ritenga di assumere direttamente o di delegare ad un Sottosegretario di Stato o ad un funzionario la direzione dei servizi di pronto soccorso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto stesso. ... I Provveditori alle Opere Pubbliche provvedono in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme ad essi assegnati dal Ministro per i Lavori Pubblici ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100, ai lavori dipendenti da necessità di pubblico interesse determinati da eventi calamitosi ». 

A questa normativa di ordine generale deve aggiungersi una serie di provvedimenti ad hoc contenuti nei decreti légge emanati subito dopo il terremoto oltre che nelle leggi regionali. Tralasciando di considerare gli stanziamenti per la manutenzione dei ricoveri di fortuna e delle baracche, cui si farà riferimento in seguito si può dire che la principale fonte normativa è costituita dal primo decerto-legge, 22 gennaio 1968, n. 12. Sotto il titolo « disposizioni per i servizi di pronto soccorso », negli articoli 41 e 45, si prevedono stanziamenti nella misura di 9 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spessa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno finanziario 1968 nel capitolo gestito dal Provveditorato regionale delle opere pubbliche di Palermo per provvedere alle necessità urgenti, secondo la già citata normativa per l'intervento pubblico in pendenza di calamità naturali (art. 41). 

Con l'articolo 43 si autorizza la spesa di un miliardo per l'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio nelle zone sinistrate. Tale spesa viene iscritta tiello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno finanziario 1968 e assegnata all'ANAS. Inoltre, il Capo compartimento dell'ANAS di Palermo è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895 n. 350 e dall'articolo 25 lettera e) della legge 7 febbraio 1961, n. 59 a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia. 

L'articolo 44 dispone che agli atti e contratti relativi ai lavori da eseguirsi dall'ANAS ai sensi dell'articolo 43 si applichino le disposizioni contenute nell'articolo 5 del già citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. L'articolo 45 contiene le indicazioni degli impegni annuali di spesa e la norma di copertura finanziaria. Subito dopo questa legge la Regione siciliana in data 3 febbraio 1968 emana la legge n. 1 che oltre a disposizioni di carattere assistenziale contiene un titolo VI composto di un solo articolo (art. 26), concernente interventi per lavori pubblici di pronto soccorso. Si fa in esso specifica menzione dei lavori di demolizione, di sgombero, di puntellamento, di riparazione delle opere edilizie, igieniche e viarie, nonché di lavori per la salvaguardia urgente di immobili o di opere di interesse storico-artistico e bibliografico, autorizzando la spesa di 1.300 milioni per tali finalità e attribuendo all'Assessore per i Lavori Pubblici il potere di approvare preventivi di spesa e di predisporne l'esecuzione su parere dell'Ispettorato centrale tecnico e di intesa, per le opere di interesse storico-artistico e bibliografico, con la competente sovraintendenza. 

Nell'articolo 30, si istituisce presso la presidenza della Regione un (ondo di 850 milioni da utilizzare per la integrazione e per il pagamento delle spese disposte dall'Amministrazione regionale, anche in deroga a disposizioni vigenti ed anche a mezzo di enti pubblici, per l'attuazione di interventi urgenti in favore delle popolazioni sinistrate. Si fa menzione di questo stanziamento perché si riconosce possano gravare su tale fondo anche le spese relative al ricovero, seppure provvisorio, di profughi. Viene quindi il decreto legge 15 febbraio 1968, n. 45, che, con il suo articolo 12, riferendosi all'articolo 41 del decreto legge n. 12, eleva l'autorizzazione di spesa in esso contenuta da 9 miliardi a 13,2 miliardi, ammettendo a carico di detta spesa la esecuzione delle opere provvisorie di fognatura, condotte idriche, impianti elettrici e quant'altro occorra a servizio di ricoveri costruiti per le famiglie sinistrate. 

Si giunge così al decreto-legge n. 79 del 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 18 marzo dello stesso anno, secondo il quale a carico dei fondi dell'articolo 41 del decreto n. 12 e dell'articolo 12 del decreto n. 45 dovranno gravare anche le spese per l'acquisto e l'installazione di baracche da adibirsi ad uso di scuola pubblica e materna. Tale articolo dell'originale decreto-legge è stato poi modificato (ma solo in senso formale), onde prevedere una esplicita autorizzazione all'acquisto ed installazione delle baracche da usare come scuole, in sede di conversione del decreto stesso. 

Sugli interventi di pronto soccorso ritorna la legge 29 luglio 1968, n. 858 che contiene: 

a) un ulteriore stanziamento di 19 miliardi (da aggiungere ai 13 miliardi e 200 milioni stanziati dall'articolo 41 del decreto-legge n. 12 del 1968 e dall'articolo 12 del decreto-legge n. 45 del 1968) per gli interventi di pronto soccorso di compeetnza del Ministero dei Lavori Pubblici e per fronteggiare le ulteriori spese relative alla demolizione degli edifici sinistrati, allo sgombero delle macerie, alle espropriazioni occorrenti : Ila sistemazione dei baraccamenti e per l'esecuzione di opere, impianti e servizi complementari ai baraccamenti stessi; 

b) un insieme di norme per accelerare le procedure relative alla disponibilità di aree per le baracche. In queste norme si stabilisce che: 

— alla scelta dell'area per la sistemazione dei baraccamenti provvede l'Ufficio dei Genio civile su proposta del Sindaco; 

— l'espropriazione ha luogo sulla base del solo stato di consistenza, nel quale dovranno essere riportati i dati catastali dell'area da espropriare; 

— la misura dell'indennità di espropriazione è determinata dall'UTE, e l'indennità è corrisposta dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo dalla data del decreto prefettizio di espropriazione; 

— le aree espropriate e utilizzate per le baraccopoli vengono acquisite gratuitamente dal Comune a decorrere dal momento in cui si rendono libere. Con la legge 3 febbraio 1970 n. 21, si stanzia un ulteriore somma di 12 miliardi per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici (art. 38), integrata di 6.800 milioni con l'articolo 6 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94. Ulteriore integrazione di 6.250 milioni è prevista dal decreto-legge 24 giugno 1978 n. 299 (art. 8) convertito con legge 4 agosto 1978 n. 464. 

Si ha pertanto la cifra complessiva di 56 miliardi e 250 milioni. Mentre dopo un arco di tempo decennale si chiudeva il capitolo dei finanziamenti per interventi di pronto soccorso, si apriva il capitolo delle spese per la manutenzione dei ricoveri e delle relative opere di urbanizzazione. La legge 3 febbraio 1970 n. 21 stanzia 1,5 miliardi per gli anni 1969-70 (art. 23). Altri 5 miliardi sono stanziati per gli anni 1971-72 dal decretolegge 1° giugno 1971 n. 209 (art. 13) convertito con legge 30 luglio 1971 n.^491. Infine, altri 2 miliardi sono previsti dalla legge 20 aprile 1976 n. 178 (art. 14), mentre si comincia a prevedere una spesa di 900 milioni per la rimozione di baracche lasciate dagli assegnatari dei nuovi alloggi. In complesso è stata prevista una spesa di 8 miliardi e 500 milioni per la manutenzione di ricoveri che dovevano essere assolutamente provvisori. 

L'attuazione degli interventi.

 Le considerazioni e le valutazioni che la Commissione di inchiesta ha compiuto intorno alla vicenda dell'acquisto e della installazione dei ricoveri provvisori si basano essenzialmente sui dati contenuti nei documenti trasmessi dagli organi statali citati in premessa, ed in particolare su quelli raccolti in una relazione generale consegnata dal Provveditore generale alle opere pubbliche per la Sicilia in data 6 marzo 1979. Pertanto le valutazioni che seguono sono scaturite da elementi oggettivi e certi. Non si sono peraltro potuti non considerare elementi diversi la cui indubbia incidenza era impossibile quantificare con esattezza; ci si riferisce alla situazione caotica del momento sui luoghi colpiti dai terremoti, alle distorsioni indotte nel mercato delle baracche da un improvviso ed imprevedibile aumento della domanda di questi manufatti, alla circostanza che i ricoveri — nella maggior parte dei casi — hanno dovuto essere utilizzati per un periodo doppio o triplo di quello originariamente previsto.

 Ciò premesso si rileva innanzitutto che sull'importo totale della somma spesa (L. 49.058.490.412) l'importo relativo alle demolizioni (L. 2.099.731.413) rappresenta il 4,3 per cento della spesa totale con la seguente suddivisione nelle tre province: Agrigento 43,5% Palermo 20,9% Trapani 35,6% 

A) Ricoveri acquistati. 

La spesa più importante risulta quella relativa ai ricoveri: questa comprende l'acquisto, il trasporto e la posa in opera di manufatti di nuova produzione, il trasporto, la trasformazione e la posa in opera di manufatti donati, le modifiche di vario tipo resesi necessarie in corso di montaggio, gli interventi di spostamento, per la messa a disposizione di aree destinate alle nuove costruzioni definitive, i depositi provvisori ed il magazzinaggio. Su questo complesso di spese, che sono d'altra parte elencate singolarmente nella situazione contabile allegata alla citata relazione del provveditore alle Opere Pubbliche per la Sicilia, un giudizio dettagliato a posteriori non è stato possibile per la incidenza di vari elementi di valutazione difficilmente accertabili in termini quantitativi a distanza di molti anni dalla installazione dei manufatti. 

Si è invece potuto procedere ad una puntuale disamina dei costi dei nuovi ricoveri. I ricoveri installati nelle singole province risultano i seguenti: Agrigento n. 7.832 pari al 37,2% Palermo n. 1.950 pari al 9,3% Trapani n. 11.268 pari al 53,5%. Totale n. 21.050. 

Detti ricoveri vennero installati in sei contingenti ripartiti come si riporta di seguito: 

1° Contingente n. 6.025 28,6% 

2° Contingente n. 2.064 9,8% 

3° Contingente n. 4.488 21,3% 

4° Contingente ..... . n. 6.184 29,4% 

5° Contingente n. 1.700 8,1% 

6° Contingente n. 589 2,8% 

Totale . . . n. 21.050 

Circa i prezzi pagati per questi ricoveri, premesso che da un confronto tra le varie forniture è stata ricavata una superficie media per ogni alloggio pari a mq. 27 e che inoltre i prezzi stessi si riferiscono ad alloggi dati in opera, compreso vespaio e cordolo di fondazione, servizi ed impianti interni d'illuminazione e pavimentazione, si pone in evidenza preliminarmente che, per il primo contingente, il prezzo è pure comprensivo dell'IGE nella misura del 4 per cento, successivamente abolita. Per il primo contingente si rileva che il prezzo medio ponderato risulta pari a lire 39.375 per mq. con un massimo di lire 47.250 ed un minimo di lire 31.500. 

Il massimo scarto dalla media (+ 20) deriva dai 1.640 alloggi forniti dalle seguenti ditte: 

Elettr. Mecc. CT a Menfi, 250 alloggi; 

Off. Mecc. Palermo a Montevago, 290 alloggi; 

C.M.C. CT a Santa Margherita B., 400 alloggi; 

S.I.M.M. PA a Santa Margherita B., 400 alloggi; 

Bacini Carenaggio TP a Salemi, 300 alloggi. 

Il prezzo minimo di lire 31.500 (—20%) è stato praticato dalla ditta Barresi di Palermo per 8 alloggi a S. Cipirrello (Palermo). 

Per il secondo contingente, i prezzi si attestarono su un valore medio di lire 31.375 per mq., con un valore massimo (+ 10,7%) di lire 34.750 ed un valore minimo (—20,6%) di lire 28.000. 

Il prezzo massimo è stato praticato dalla Genna-Artigiani (TP) per 200 alloggi di Castelvetrano ed il prezzo minimo dalla IMAR (Camporeale) per 100 alloggi di Campobello di Mazara. 

Per il terzo contingente il valore medio di lire 31.750 si discosta di poco dal precedente con un massimo di lire 33.500 (+ 5,5%) ed un minimo di lire 27.102 (—15%). Il prezzo massimo è stato praticato dalle ditte: Mob. Cantù (TP) a Gibellina 100 alloggi; De Piano (Salaparuta) a S. Ninfa, 148 alloggi. 

Per il quarto contingente si ha ancora un lieve aumento del prezzo medio che assume il valore di lire 32.500 con un massimo di lire 34.000 (+ 4,6%) ed un minimo di lire 31.000 (—5%). Il prezzo massimo è stato praticato dalla Ditta Bertolaso (Verona) a Menfi per 548 alloggi; il prezzo minimo dalla Ditta IMAR (Campobello) a Campobello per 30 alloggi. 

Per il quinto contingente si ha una leggera flessione nel prezzo medio (L. 39.900) con un massimo di lire 32.300 (+ 4,5%) ed un prezzo minimo di lire 29.500 (—4,5%). Il prezzo massimo è stato praticato dalle Ditte: Giaccio Art. a Camporeale per 36 alloggi; Lanfranca Art. a Camporeale per 36 alloggi. Il prezzo minimo dalle Ditte: Sala F. Art. a Camporeale per 72 alloggi; Nicosia Art. a Camporeale per 58 alloggi; Rizzuto Art. a Camporeale per 8 alloggi. 

Per il sesto contingente il prezzo medio (L. 38.935) aumenta del 26 per cento rispetto a quello delle forniture del 5° contingente. Il prezzo massimo risulta pari a lire 41.070 ( + 5,5%) il prezzo minimo a lire 36.800 (—5,5%). Il prezzo massimo è stato praticato dalla Ditta Mocald a Gibellina per 60 alloggi ed il prezzo minimo da 5 ditte: Bilello Art. - Ciaccio Art. - Di Giovanni Art. - Coop CERS - Mangiaracina - a S. Margherita Belice per complessivi 197 alloggi. (pag. 76)

(Segue)

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