giovedì 28 gennaio 2021

Contessa Entellina. Quella domenica di cinquantatre anni fa (5)

  Estratti dalla

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE 

E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE 

COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968 

(Istituita con legge 30 marzo 1978, n. 96)  

Prima parte pubblicata (Pigiare qui)

Seconda parte pubblicata (Pigiare qui)

Terza parte pubblicata (Pigiare qui)

CAPITOLO II 

I RAPPORTI TRA L'ISPETTORATO GENERALE PER LE ZONE TERREMOTATE E L'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

 Le convenzioni tra l'Ispettorato e l'ISES. 
Le convenzioni stipulate tra l'Ispettorato e l'ISES riguardano esclusivamente i 14 Comuni soggetti a trasferimento totale o parziale dell'abitato. Esse non riguardano, invece, gli altri numerosi comuni che, con i decreti del Ministero dei lavori pubblici in data 10 maggio 1968 e 20 maggio 1968, sono stati ammessi a « ...beneficiare delle provvidenze previste dal deoretoJegge 27 febbraio 1968, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 ».
  Nel quinquennio che intercorre tra l'ottobre 1968 ed il dicembre 1973, tra l'Ispettorato e l'ISES sono state stipulate complessivamente 8 convenzioni. Di queste, una non è stata approvata dall'Ispettorato e non ha avuto, quindi, alcun seguito (convenzione n. 5 del 23 marzo 1970, n. di rep. 234). Altre due convenzioni (la n. 7 e la n. 8, riguardanti aggiunte ed interpretazioni delle convenzioni nn. 2 e 4 stipulate entrambe I'll febbraio 1973, nn. di rep. 737 e 738), pur essendo state approvate dall'Ispettorato in data 14 febbraio 1973, non hanno avuto pratica attuazione. Pertanto, esse non saranno prese in considerazione. Infine, la convenzione n. 6 (n. di rep. 237), stipulata il 19 aprile 1970 ed approvata dall'Ispettorato il 23 aprile 1970, riguarda studi ed indagini geognostiche su tei reni «da scegliere o prescelti» per il trasferimento degli abitati. Le rimanenti quattro convenzioni, riguardano invece problemi direttamente attinenti all'opera di ricostruzione e di ristrutturazione delle zone colpite dal sisma. In particolare: determinazione dei fabbisogni di alloggi e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; determinazione della quantità di aree necessarie ai nuovi insediamenti ed indicazioni sulla loro localizzazione, anche in rapporto alle previsioni di sviluppo socio-economico e di assetto territoriale delle zone interessate e della Sicilia occidentale nel suo complesso; struttura urbanistica ed edilizia degli insediamenti e dotazione di infrastrutture e di servizi; progettazione di massima ed esecutiva, direzione, assistenza al collaudo e alla liquidazione dei lavori da realizzare. Tali convenzioni sono indicate qui di seguito. 

Convenzione n. 1. 
Prima convenzione studi, n. di rep. 4, stipulata l'8 ottobre 1968 ed approvata nello stesso giorno dall'Ispettorato, per un importo di lire 350.000.000. 
La convenzione si riferisce a 10 comuni, di cui 8 in provincia di Trapani: Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Salemi, San,ta Ninfa, Partanna, Vita, Calatafimi; due in provincia di Agrigento: Montevago, Santa Margherita Belice. 
Convenzione n. 2. 
Prima convenzione lavori n. di rep. 121, stipulata il 17 giugno 1969 ed approvata dall'Ispettorato il 26 giugno 1969. L'ammontare complessivo delle opere da realizzare è presuntivamente indicato in lire 45 miliardi 260.060.000, ammettendosi esplicitamente la possibilità di variazione in più o in meno di detta somma, a seconda delle necessità che dovessero presentarsi in sede di costruzione. La convenzione si riferisce ai 10 Comuni di cui alla convenzione n. 1. 
Convenzione n. 3. 
Seconda convenzione studi, n. di rep. 124, stipulata il 26 ottobre 1969 ed approvata dall'Ispettorato il 28 ottobre 1969, per un importo complessivo di lire 68.000.000. La convenzione si riferisce a 4 Comuni di cui due in provincia di Agrigento: Menfi e Sambuca di Sicilia; due in provincia di Palermo: Camporeale e Contessa Entellina. 
Convenzione n. 4. 
Seconda convenzione lavori, n. di rep. 231, stipulata il 27 febbraio 1970, ed approvata dall'Ispettorato il 7 marzo 1970. L'ammontare complessivo delle opere da realizzare è presuntivamente indicato in lire 8.818.500.000, ammettendosi esplicitamente la possibilità di variazione di detta somma, come indicato nella convenzione n. 2. La convenzione si riferisce ai 4 Comuni cui alla convenzione n. 3. Analisi delle convenzioni-studi (nn. 1 e 3). Nella premessa al testo di ambedue le convenzioni, si dice esplicitamente che la « ...ricostruzione non deve essere intesa come un semplice ripristino dello stato quo ante al disastro, ma deve anche tendere al miglioramento sostanziale delle situazioni generali ed ambientali... che si concretizzerà anche in più moderne ed efficienti progettazioni... appare necessario che le progettazioni medesime siano precedute da un congruo corredo di studi... che abbracciano tutte le questioni tecniche, sociologiche ed economiche delle zone interessate ». 
L'opportunità di procedere alla ricostruzione nel quadro di una più ampia strutturazione del comprensorio, è chiaramente espressa dall'Ispettorato ed è ulteriormente sottolineata dall'ultima parte della citata premessa, che sembra implicitamente riferirsi all'articolo 59 della legge n. 241. Ciò non esclude, ovviamente, che vi possa essere stata una certa influenza dell'ISES sull'Ispettorato nel momento della redazione del testo delle convenzioni. Una simile eventualità potrebbe essere avvalorata dal fatto che l'ISES « era presente nel Belice immediatamente dopo il terremoto » e che si sono potuti rilevare indizi circa ima attività svolta dall'ISES in riferimento alla Valle del Belice nel periodo di tempo antecedente le convenzioni. Le convenzioni di studio sono articolate su due fasi nettamente distinte fra loro. 
La fase « A », definita « indagine estimativa di massima » e la fase « B », definita « fase di definizione complessiva ». Anche i tempi di consegna, da parte dell'ISES, degli elaborati relativi, sono diversi per le due fasi, prevedendosi per la prima un termine di 30 giorni dalla data dell'approvazione dell'Ispettorato e, per la seconda, il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di approvazione delle convenzioni. A - prima fase. 
La prima fase, o fase « A », delle convenzioni nn. 1 e 3 è articolata su sei punti, contraddistinti con le lettere da a) ad /).
 I punti a), b) e c) riguardano, rispettivamente, la verifica del numero dei nuclei familiari rimasti senza tetto e che necessitano di un nuovo alloggio; la ripartizione di tali nuclei familiari tra proprietari e locatari (ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 241); la conseguente stima del numero degli alloggi da realizzare a totale carico dello Stato e di quelli da realizzare con il contributo dello Stato. 
Il punto d) riguarda la stima di massima della quantità di aree necessarie alla costruzione dei suddetti alloggi e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma non investe il problema della loro localizzazione. 
Il punto e) riguarda la stima dei costi e degli stanziamenti necessari alla realizzazione delle opere previste ai precedenti punti d) ed e).
Nel complesso, la linea di lavoro seguita nella fase « A » appare logica ed unitaria, in quanto parte dell'accertamento obiettivo dei fabbisogni per giungere poi, attraverso successive approssimazioni, fino ad una prima indicazione della quantità delle opere, dei costi e degli stanziamenti necessari. Per quanto riguarda i primi tre punti, tuttavia, va notato il fatto che un compito basilare e prioritario, come quello della determinazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto e la loro ripartizione tra le due categorie dei proprietari e dei locatari, sia stato affidato ad un istituto esterno, sia pure di carattere nazionale, e non sia stato invece assolto direttamente dalle amministrazioni locali e dagli organi decentrati dello Stato. 
B - Seconda fase. 
La fase di « definizione complessiva », o fase « B », delle convenzioni nn. 1 e 3 si articola su 11 punti, contraddistinti da numeri cardinali progressivi. I punti da 1) a 5) riguardano complessivamente l'analisi
dello stato di fatto per ciò che concerne l'ambiente fisico, la configurazione e la consistenza edilizia dei vecchi abitati, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali; la situazione demografica e socio-economica delle aree interessate al trasferimento e la struttura della popolazione; l'analisi delle attività produttive nei settori primario, secondario e terziario e le prospettive di sviluppo e di trasformazione di tali attività. 
Il punto 6) configura un raffronto tra la situazione esistente prima dei terremoti del gennaio 1968 e quella creatasi in seguito al sisma. 
Il punto 7) considera problemi di natura antropologica e sociologica in relazione alle reazioni della popolazione alla prospettiva del trasferimento, 
mentre il punto 8) è relativo ai problemi che possono essere individuati dall'analisi dello stato di fatto in relazione al trasferimento degli abitati. 
Di diversa natura sono invece i problemi sollevati dai punti 9), 10) e 11), poiché si ritorna alla linea di lavoro, già abbozzata nella fase « A », tendente alla determinazione dei fabbisogni di opere, specificandoli con indicazioni sui criteri di pianificazione territoriale e di assetto urbanistico ed edilizio. In particolare, 
il punto 9) richiede la determinazione dei fabbisogni di intervento e la determinazione delle soluzioni dei problemi di una prospettiva riferita ad un « congruo » periodo di tempo.
Il punto 10) è relativo alla configurazione di modelli insediativi, alle ipotesi di assetto infrastrutturale ed agli schemi di struttura urbana. 
Il punto 11) si riferisce a vere e proprie elaborazioni progettuali che giungono fino alla configurazione planivolumetrica dei nuovi insediamenti, alla specificazione del tipo di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei tipi edilizi residenziali. 
Analisi delle convenzioni-lavori (nn. 2 e 4). Nella premessa a tali convenzioni si sottolinea ancora una volta l'importanza dei lavori da eseguire e la necessità di: « ...massicci e radicali interventi » nel campo dell'edilizia residenziale e delle infrastrutture; si richiama l'esigenza di « studi approfonditi » e competenze tecniche di carattere polivalente, sia durante la fase di progettazione che durante la fase di esecuzione dei lavori; si accenna alla circostanza che sono stati disposti i « mezzi per la ricostruzione delle opere a carico dello Stato ». 
Le convenzioni riguardano (art. 1) « ...la progettazione, l'esecuzione e la direzione, compreso l'appalto, delle opere a carico e di competenza dei Ministero dei LL.PP. di edilizia abitativa e infrastrutturale, nonché le altre opere di edilizia quali strade fognature, rete idrica, rete di illuminazione, edifici scolastici, edifici pubblici e di uso pubblico di competenza dei comuni, alle quali si provvede a totale carico dello Stato... » (1). 
(1) In sostanza, si tratta dell'affidamento in blocco all'ISES di tutte le opere previste dall'articolo 1 della legge n. 241. 

Segue l'elenco dei primi 10 comuni, nella convenzione n. 2, e degli altri 4 comuni nella convenzione n. 4. Le aree, in riferimento alle quali dovranno essere redatti i progetti delle opere di cui si è detto, dovranno essere indicate all'ISES da parte dell'Ispettorato. Dalla data dell'indicazione delle aree prescelte e della comunicazione delia possibilità di accesso a tali aree per i necessari rilievi, si fa decorrere il computo dei 180 giorni stabilito per la consegna degli elaborati da parte dell'ISES. Trascorso tale termine si calcolano le penali stabilite per eventuali ritardi (art. 2). 
In merito a queste clausole si impone una osservazione. 
In apparenza, l'articolo 2 riguarda semplicemente i termini di consegna e fissa le eventuali penali, ma in realtà investe un argomento delicato e cioè quello della scelta delle aree per le opere che dovranno sorgere nelle località di trasferimento. Non appena approvati i progetti delle opere da parte dell'Ispettorato e comunicata la disponibilità delle aree prescelte, l'ISES provvede agli appalti dei lavori « ...sulla base di elenchi di ditte di volta in volta approvati dall'Ispettorato.. » (art. 3). 
Oltre alla progettazione di massima ed esecutiva delle opere, per le quali l'ISES è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di liberi professionisti esterni (2), 
(2) (Non facendosi alcun accenno ai criteri con cui procedere nella scelta dei professionisti esterni, né ai requisiti che questi ultimi devono possedere, né ad eventuali incompatibilità (fatte salve, evidentemente, quelle stabilite dall'ordinamento professionale), si deve concludere che questa materia è stata lasciata a totale discrezione dell'ISES)
sempre l'ISES si impegna a procedere a tutti i rilievi, compresi quelli geognostici, ed a compiere tutti gli adempimenti preliminari all'appalto. Gli adempimenti finali (collaudo, consegna delle opere e liquidazione dei lavori alle imprese) verranno svolti a cura e con la supervisione dell'Ispettorato attraverso collaudatori e liquidatori da esso nominati. L'ISES dovrà fornire la necessaria assistenza tecnica. Tuttavia l'Ispettorato conserva alcuni poteri di rilievo ed importanti come l'approvazione degli elenchi delle ditte ammesse a partecipare alle gare di appalto, del collaudo e della liquidazione delle opere. Gli articoli dal 5 all'8 della convenzione in esame si riferiscono ai compensi spettanti all'ISES per l'esecuzione di rilievi, studi e indagini geognostiche, per la progettazione delle opere e degli altri adempimenti sopra ricordati. 
Praticamente, i rilievi, gli studi e le indagini geognostiche verranno compensati a seguito di presentazione di una nota delle spese sostenute, maggiorata secondo un coefficiente che varia dal 2 all'8 per cento di tali spese, in dipendenza della natura del lavoro (prospezioni geognostiche, prove sui materiali, perizie di varianti etc.). 
Il compenso per le progettazioni è invece fissato in tutti i casi nella misura dell'8 per cento dell'importo netto dei singoli lavori liquidati. Per i progetti che per motivi di forza maggiore dovranno essere abbandonati il compenso spettante all'ISES viene fissato nella misura dell'I per cento, nel caso di un progetto di massima, e nella misura del 4,5 per cento nel caso di un progetto esecutivo. I compensi sopra descritti saranno liquidati all'ISES nella misura del 50 per cento all'atto dell'approvazione dei progetti e, per il restante 50 per cento, a seconda degli stati di avanzamento dei lavori. 
Gli articoli 9 e 10, infine, riguardano adempimenti amministrativi e questioni di carattere fiscale nonché il carattere vincolante della convenzione sia nei confronti dell'ISES che nei confronti dell'Amministrazione statale.  
 pag. 65 
(Segue)

Nessun commento:

Posta un commento