martedì 31 marzo 2020

Interventi di Protezione Civile. Contributo pari a 400 milioni di euro per interventi dei Comuni di solidarietà alimentare


Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

risorse interventi solidarietà alimentare

Premessa

L’Ordinanza in oggetto nasce dall’esigenza forte e urgente di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio.
Trattandosi di un’ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di necessità, le misure vanno applicate con l’obiettivo di accelerare  al massimo le procedure di spesa, pur nelle difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell’emergenza.
In tal senso va letta l’assenza – in norma – di disposizioni su criteri e modalità di erogazione delle misure: assicurare nell’emergenza che i Comuni possano organizzarsi nel modo più vicino a soddisfare immediatamente il bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e strumenti già in uso e  in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti.

1.     Inquadramento normativo

L’ordinanza assegna ai Comuni un contributo pari a 400 milioni di euro per interventi di solidarietà alimentare.

Le spettanze per ciascun Comune sono quelle derivanti dal riparto in base ai criteri di cui all’articolo 2 dell’ordinanza stessa e riportate nel suo allegato.
La spettanza, così determinata, andrà contabilizzata nel bilancio di ciascun ente locale attraverso, se necessario, una variazione di bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare” ( articolo 1 comma 1 dell’ Ordinanza ).

Gli enti locali, in esercizio provvisorio, in base all’articolo 1 comma 3 dell’Ordinanza potranno procedere (la disposizione parla di “autorizzazione”) ad una variazione di bilancio con delibera di Giunta. 
L’Ordinanza assegna al Ministero dell’Interno, entro il 31 Marzo p.v., la competenza al pagamento, a ciascun Comune, delle suddette spettanze.

Non è previsto un termine per l’utilizzo di tale risorse in capo ai Comuni, né obbligo di rendicontazione a terzi di quanto  speso.

I Comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui all’Ordinanza, possono destinare all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura anche di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le donazioni. Tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall’articolo 66 del DL N. 18/2020 in corso di conversione.

2.     Misure
Cosa possono acquistare i Comuni :
a)     buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale. 
A tal fine si rileva che:
ü  possono utilizzarsi titoli legittimanti all’acquisto già in uso presso l’Ente ad esempio per i voucher sociali, ovvero acquistare buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare – senza necessità di procedura ad evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione e distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i beneficiari,  etc.
ü  l’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata, sempre per consentire, nell’emergenza, ai Comuni,  la massima flessibilità di azione amministrativa. Può quindi procedersi a convenzioni  direttamente con esercizi commerciali che hanno manifestato interesse così come può procedersi con elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi.

b)     generi alimentari o prodotti di beni di prima necessità
Gli acquisti che i Comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del Codice degli Appalti decreto legislativo n. 50/2016

I Comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra possono avvalersi degli Enti del Terzo Settore.
Nell’individuazione del fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti Europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del succitato Programma Operativo.
Non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli Enti del Terzo Settore e dei volontari coinvolti.

3.     Individuazione beneficiari
Ferma restando la discrezionalità degli Enti Locali, si sottolinea che l’Ordinanza non prescrive l’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale, in merito ai criteri per l’individuazione della platea di beneficiari delle misure di cui trattasi.
La competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è – dall’Ordinanza – attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune.
L’ufficio individua la platea tra:
ü  i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno
L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico ( RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo  dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.
Si ritiene possibile, tra le varie modalità, procedere con semplici modelli di autocertificazione che consentano la richiesta di accedere celermente alle misure del decreto, ai possibili aventi diritto.
Tra le varie modalità, è consentito l’accesso alle misure attraverso avviso aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili. 

In merito al criterio del relativo contributo, si ritiene possibile che gli Uffici procedano con criteri meramente proporzionali, ad esaurimento fondi.
Si suggerisce all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, infine, di rilasciare formale certificazione con un numero univoco di progressione ai beneficiari delle misure, idonea ad un loro riconoscimento da parte degli esercenti degli esercizi commerciali.      
Roma, 30 Marzo 2020

Nessun commento:

Posta un commento