mercoledì 16 novembre 2016

La Costituzione. Accadrà che chi non la conosce andrà a votare per modificarla o per lasciarla così come è (II)

Settant’anni fa nasceva la Repubblica Italiana.
Uno dei primi atti del nuovo Stato fu dotarsi di una Costituzione, una legge che accomunasse tutti gli italiani, non più sudditi ma cittadini.
La Costituzione è il documento più importante: definisce i principi fondamentali dello Stato, è la base per ogni legge che viene approvata, come anche del comportamento di ogni buon cittadino.
Ogni italiano deve conoscerla, ed è (sarebbe) compito della Scuola fare sì che questo avvenga.

I diritti di libertà affermati dall’art. 2 (clicca qui) sono alla base di ogni società democratica. 
La libertà non è solo un principio teorico, ma si realizza attraverso il riconoscimento di una serie di diritti, e la Costituzione è molto chiara nell’elencarli in questa Parte Prima, quella che stiamo esaminando prima di arrivare alle riforme "che il Governo" vorrebbe inserire.
Accanto ai diritti sono elencati alcuni doveri fondamentali, che valgono a coniugare gli interessi individuali con il vantaggio dell’intera società.

Il Titolo I riguarda i diritti civili, ovvero le libertà dell’individuo. 
Queste libertà si estendono anche alle associazioni che gli individui formano, quando esse non siano contrarie alla legge. 
Il concetto di libertà si lega strettamente a quello di responsabilità: nessuno può, in nome della propria libertà, danneggiare o limitare quella degli altri.


I RAPPORTI CIVILI

Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione
o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 

Art. 14 Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. 
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. 

Art. 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. 

Art. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in

qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in
luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 
Art. 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. 
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.  Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. 
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. 

Art. 22 Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. 

Art. 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 


Art. 25 Nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. 

Art. 26 L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. 

Art. 27La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. 

Art. 28 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

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